Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2021, n. 10512

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2021, n. 10512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10512
Data del deposito : 18 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENNESTRI FORTUNATO nato a REGGIO CALABRIA il 05/04/1975 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere U B;
lette le conclusioni del PG che ha concluso come in atti.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Reggio Calabria in persona del Presidente, con la ordinanza impugnata, respingeva la opposizione proposta da PENNESTRI' Fortunato avverso il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato la inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Evidenziava che il ricorrente non aveva assolto agli obblighi autocertificativi di cui all'art.79 e 92 D.P.R. 115/2002 laddove il ricorrente si era limitato a dichiarare, in termine del tutto generici, il reddito percepito dal proprio nucleo familiare in relazione all'anno di riferimento, omettendo di specificare in che termini fosse stato ripartito il reddito tra i vari componenti, né in cosa consistessero le fonti di reddito, né nel corso del giudizio di opposizione, a fronte dei rilievi formulati in sede di ammissione il PENNESTRI' aveva inteso porre rimedio a siffatta mancanza di specificità dell'istanza.

2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del PENNESTRI' assumendo violazione di legge sul presupposto che l'art.79 comma 1 lett.c) Dpr 115/2002 anche mediante il richiamo all'art.76 non impone al richiedente di indicare i singoli percettori del reddito e la fonte del reddito stesso, ma soltanto di indicare il reddito complessivo del nucleo familiare inteso come somma dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare, né in sede di opposizione il ricorrente era tenuto a fornire all'autorità giudiziaria, a pena di inammissibilità, siffatte informazioni laddove l'art.79 terzo comma T.U. spese di giustizia richiede soltanto che, su eventuale richiesta dell'autorità giudiziaria, il richiedente sia tenuto a fornire documentazione dimostrativa dei dati forniti nell'autocertificazione. Assumeva pertanto che la insufficienza e la incompletezza della dichiarazione autocertificativa del PENNESTRI' era stata ritenuta del tutto illegittimamente sulla base di elementi che non erano richiesti dalla disciplina normativa a pena di inammissibilità, né il giudice, in sede di ammissione, aveva sollecitato la produzione di documentazione integrativa o l'adempimento di ulteriori precisazioni, di talchè doveva ritenersi altresì illogica la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui imputava al ricorrente di non avere prestato la collaborazione richiesta dalla norma suddetta, integrando le incongruenze e le incompletezze rilevate in sede di ammissione.
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