Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2017, n. 19164
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In tema di controversie promosse dai collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera, l'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della l. n. 240 del 2010 - che ha previsto l'estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma - si interpreta nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente ai processi nei quali rileva la disciplina sostanziale, quanto al trattamento economico ed ai parametri per il riconoscimento dei diritti maturati in virtù dei precedenti rapporti lavorativi, di cui allo stesso art. 26, nel rispetto del diritto di azione ex art. 24, comma 1, Cost. (Nella specie, la S.C. ha escluso di dover dichiarare l'estinzione del giudizio in quanto l'oggetto del contendere era limitato alla definizione del monte ore annuo della prestazione lavorativa, senza attingere la natura del rapporto ovvero la determinazione della retribuzione).
L'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 63 del 2004, si interpreta nel senso che, a favore dei collaboratori esperti linguistici, già assunti quali lettori di madre lingua straniera ex art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, è attribuito, ancorché non dipendenti da una delle Università espressamente contemplate dal d.l. n. 2 del 2004, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, con decorrenza dalla data di prima assunzione sino a quella di instaurazione del nuovo rapporto, in forza dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 236 del 1995, sicché, a tutela dei diritti maturati, hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'eventuale maggior importo percepito in qualità di lettori.
All'esito dell'abrogazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 236 del 1995, la continuità tra la posizione soppressa degli ex-lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici non consente di configurare una sorta di "ruolo ad esaurimento" per il rapporto di lettorato, sicché, ove l'ex-lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la relativa disciplina di fonte legale, di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 63 del 2004, resa necessaria per adeguare l'ordinamento interno a quello dell'UE.
Sul provvedimento
Testo completo
19 1 64\ 17 E R.G. n. 13387/11 T REPUBBLICA ITALIANA N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO GIOVANNI AMOROSO - Primo Pres.te f.f. - VINCENZO DI CERBO - Presidente Sezione - Ud. 04/07/2017 - MGDA CRISTIANO - Consigliere - PU R.G.N. 13387/2011 ANTONIO MNNA - Rel. Consigliere - Cian. 19164 Rep. LUCIA TRIA - Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA Consigliere - Consigliere -GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - ANGELINA MRIA PERRINO - Consigliere - र ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13387-2011 proposto da: D B, elettivamente domiciliata in ROM, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MNZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati L P e G D S;
482 1 R.G. n. 13387/11
- ricorrente -
contro
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE (già ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI);
- intimata avverso la sentenza n. 2686/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/05/2010. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MNNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MRCELLO MTERA che ha concluso in via principale per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, in subordine rigetto;
udito l'Avvocato Lorenzo Picotti.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 17.5.10 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza depositata il 10.11.06 dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto di B D, cittadina britannica assunta dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope in qualità di lettrice e, successivamente, di collaboratrice linguistica, di percepire la retribuzione prevista per il ricercatore confermato a tempo definito parametrata ad un impegno lavorativo pari a 135 ore a far tempo dal gennaio 1995. Per l'effetto, ha condannato l'Università al pagamento delle differenze retributive, quantificate sino al settembre 2009 in complessivi € 78.099,50. 2 R.G. n. 13387/11 La Corte territoriale ha premesso che con sentenza del Pretore di Napoli del 14.5.1999 era stata dichiarata la sussistenza fra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato decorrente dall'anno accademico 1986/1987 ed era stato accertato il diritto di Barbara Dawes a percepire la retribuzione prevista per i ricercatori confermati a tempo definito. Ha aggiunto che la Dawes ha agito in giudizio lamentando l'illegittimità dell'unilaterale riduzione del monte ore annuo di lezioni operata dall'Università e chiedendo l'estensione delle statuizioni passate in giudicato anche al periodo successivo alla summenzionata pronuncia pretorile. La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della legge 5 marzo 2004 n. 63, con la quale la retribuzione oraria era stata parametrata a 500 ore, perché la sentenza passata in giudicato aveva riconosciuto un trattamento di miglior favore, trattamento che la stessa legge sopra richiamata aveva fatto salvo. La sentenza d'appello, peraltro, ha ritenuto che la Dawes non potesse pretendere di essere retribuita anche per le ore eccedenti il limite di 135 previsto dal contratto individuale concluso ai sensi della legge n. 236 del 1995, perché la sentenza pretorile non conteneva alcuna statuizione in merito all'orario di lavoro e la ricorrente non ha allegato e provato l'esistenza d'un vizio della volontà che giustificasse l'annullamento della clausola relativa al tempo parziale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Barbara Dawes affidandosi a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. L'Università degli studi di Napoli Parthenope non ha svolto attività difensiva. R.G. n. 13387/11 Con ordinanza interlocutoria n. 26935/16 la sezione lavoro di questa Corte, alla quale il ricorso era stato inizialmente assegnato, ha rilevato dei contrasti all'interno della giurisprudenza di legittimità e l'esistenza di questioni di massima particolare importanza tali da consigliare la rimessione del ricorso al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle Sezioni unite.
8. La ricorrente ha depositato nuova memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con il primo motivo di ricorso ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 63 del 2004 e delle sentenze 18.7.2006 e 15.5.2008 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche in relazione all'art. 2909 cod. civ.: sostiene la ricorrente che il principio del proporzionamento all'orario annuo di attività didattica svolta è stato introdotto dalla citata legge n. 63 del 2004 che, peraltro, ha fatto salvo ogni eventuale trattamento più favorevole, nel caso di specie consistente in quello riconosciuto a B D dalla sentenza del Pretore di Napoli, che le aveva riconosciuto il 100% della retribuzione prevista per il ricercatore confermato a tempo definito, sicché il giudice di appello, che pure aveva rimarcato il principio della necessaria conservazione dei diritti quesiti, non poteva procedere ad una riduzione del quantum, rapportandolo alle ore di servizio effettivamente prestato.
1.2 Il secondo motivo denuncia violazione di legge per mancata declaratoria di nullità, ex art. 1325 cod. civ., del contratto di collaboratore esperto linguistico (CEL) stipulato nell'anno accademico 1994/1995 e, comunque, per contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 39 Trattato CE (ora art. 12 e 13 TFUE) come interpretato nelle sentenze della CGCE 26.6.2001, 18.7.2006 e R.G. n. 13387/11 15.5.2008, nonché per violazione dell'art. 7 del regolamento CEE 1612/68;
in proposito si sostiene in ricorso che il contratto stipulato ai sensi della legge n. 236 del 1995 doveva essere dichiarato nullo per mancanza di causa in quanto al momento della sua sottoscrizione si era già instaurato fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con le decisioni sopra richiamate;
inoltre - prosegue la ricorrente - la nullità doveva essere dichiarata d'ufficio anche perché l'applicazione della legge n. 236 del 1995 ai lettori assunti ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 determina un'artificiosa divisione del rapporto unitario e, quindi, un'ingiustificata discriminazione rispetto al trattamento riservato ai lavoratori nazionali. - Il terzo motivo prospetta violazione dell'art. 2103 cod.
1.3 civ. in relazione agli artt. 1 e 2 L. n. 230 del 1962: premette il ricorso che la Corte territoriale ha accertato l'identità qualitativa delle mansioni svolte nel periodo antecedente e successivo al giudicato ed ha ritenuto che l'unica modifica avesse