Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/2013, n. 15107

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime5

Qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, ma deve essere proposto appello incidentale condizionato, poiché la richiesta dell'appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l'appello principale.

In tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.

Nell'ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui si è riconosciuta la qualifica di "assicurato" ex art. 1904 cod. civ. al mittente della merce, atteso che il "subentro" del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto).

L'interesse richiesto dall'art. 1904 cod. civ., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni, è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso.

Mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/06/2013, n. 15107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15107
Data del deposito : 17 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G B - Presidente -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23888/2007 proposto da:
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (già WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A.) 01417330154, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato R R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R C C giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
TORO ASSICURAZIONI S.P.A. 00810180018, in persona
dell'Amministratore Delegato nonché Presidente D. D P L, elettivamente domiciliata in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato R G, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro
ORRÙ ANDREA AUTOTRASP;

- intimato -

sul ricorso 27615/2007 proposto da:
AUTOTRASPORTI ORRÙ ANDREA, in persona del titolare omonimo, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato B FO, rappresentata e difesa dagli avvocati GRECO LUIGI, BASSU GIUSEPPE giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
TORO ASSICURAZIONI S.P.A. 00810180018, in persona
dell'Amministratore Delegato nonché Presidente D. D P L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 10/2007 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/01/2007 R.G.N. 294/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l'Avvocato MARIANNA RISTUCCIA per delega;

udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso, previa riunione, per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 25.10.1999, la T Assicurazioni s.p.a. (di seguito, brevemente, T s.p.a.) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari la Autotrasporti Orrù Andrea in persona dell'omonimo titolare (di seguito, brevemente, Autotrasporti Orrù), per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 197.915.882, pari all'importo da essa erogato alla propria assicurata Alcoa Italia s.p.a. (di seguito, brevemente, Alcoa s.p.a.), cui si surrogava ex art. 1916 cod. civ., a titolo di indennizzo per la perdita di kg. 57.593 di pani di alluminio, affidati alla società convenuta per il trasporto da Cagliari a Livorno e trafugati in due occasioni in data 02.10.1997 e 20.11.1997, prima della consegna alla destinataria alla Reynolds Wheels s.p.a., unitamente ai rimorchi su cui erano ricoverati, mentre stazionavano incustoditi con i documenti di trasporto a bordo nel porto di Livorno.
La domanda - nel contraddittorio della Winterthur s.p.a., chiamata in garanzia dall'Autotrasporti Orrù - era rigettata dal Tribunale di Cagliari con sentenza in data 26.02.2004, sul presupposto che il diritto al risarcimento del danno spettasse alla destinataria della merce e non alla Alcoa s.p.a. e che, di conseguenza, la T non fosse legittimata a surrogarsi all'assicurata ex art. 1916 cod. civ.. La decisione, gravata da impugnazione della T, era riformata dalla Corte di appello di Cagliari, la quale con sentenza in data 17.01.2007 - rilevato che i diritti nascenti dal contratto di trasporto spettano alla mittente sino alla consegna al destinatario, che, nella specie, non era avvenuta - riteneva la T legittimata a surrogarsi all'assicurata e condannava l'Autotrasporti Orrù al pagamento della somma di Euro 130.625,80 oltre interessi al tasso legale successivi alla sentenza;
condannava ognuna delle parti appellate Orrù e Aurora Assicurazioni s.p.a. (quest'ultima subentrata alla Winterthur e, di seguito, brevemente Aurora s.p.a.) al pagamento delle spese del doppio grado;
condannava l'Aurora s.p.a. a tenere indenne l'Autotrasporti Orrù dalle conseguenze pregiudizievoli della sentenza e al pagamento delle spese del doppio grado in favore della stessa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Aurora s.p.a. svolgendo tre motivi nei confronti della T e quattro motivi nei confronti dell'Autotrasporti Orrù.
Ha resistito l'Autotrasporti Orrù, depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale nei confronti della T s.p.a., affidato a tre motivi.
Dal canto suo la T ha depositato distinti controricorsi per resistere sia al ricorso principale che a quello incidentale. È stata depositata memoria da parte della ricorrente principale. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Innanzitutto i ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la stessa decisione vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ.. Gli stessi ricorsi - avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) - sono soggetti, in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina di cui all'art. 360 cod. proc. civ. e segg., come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006.

1.1. La decisione impugnata ha riconosciuto la legittimazione dell'assicuratore ad agire in rivalsa ex art. 1916 cod. civ., per l'indennizzo corrisposto al mittente per la perdita delle cose trasportate sulla base delle seguenti proposizioni: a) ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato al risarcimento del danno derivante dal contratto di trasporto, bisogna aver riguardo non già all'art. 1510 cod. civ., comma 2, che - regolando l'obbligo di consegna del venditore/mittente nei confronti del
destinatario/acquirente ricollega l'effetto liberatorio alla consegna allo spedizioniere - bensì alla disciplina del trasporto e, segnatamente, all'art. 1683 cod. civ. e segg., caratterizzata dalla permanente disponibilità del contratto di trasporto durante la sua esecuzione in capo al mittente (mediante l'esercizio del diritto di contrordine ex art. 1685 cod. civ.) e l'attribuzione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto (tra i quali quello di risarcimento derivante da perdita o avaria) solo al momento in cui, arrivate le cose, il destinatario ne chieda la consegna (art. 1689 cod. civ.);
b) la qualificazione del contratto di assicurazione "per
conto di chi spetta" operata dal primo Giudice non era suffragata da alcun elemento probatorio ed era, anzi, smentita dall'esame della quietanza prodotta in giudizio dalla T s.p.a., rilasciata all'Alcoa s.p.a. (mittente-venditrice) al momento di effettuare il risarcimento dei danni de quibus, da cui si evinceva che il contratto di assicurazione era stato stipulato dalla venditrice in nome proprio e nell'interesse proprio esclusivo;
invero - contrariamente a quanto opinato da parte appellata - la predetta quietanza appariva assai esaustiva ai fini che qui rilevano, individuando le parti contraenti, il tipo di garanzia prestata, i veicoli utilizzati per il trasporto, le merci trasportate e l'efficacia temporale della garanzia;
c) in difetto di richiesta di consegna da parte della destinataria, la titolarità dei diritti derivanti dal contratto di trasporto restava in capo all'assicurata Alcoa s.p.a.;
donde la piena legittimazione della T ad agire in surroga ex art. 1916 cod. civ., per avere risarcito il danno alla mittente.

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1904, 1916, 1918 e 1510 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3). Al riguardo parte
ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia riconosciuto all'assicuratore il diritto di rivalsa in surroga, senza verificare se lo stesso fosse legittimato a surrogarsi per aver corrisposto l'indennizzo per la perdita delle merci al soggetto effettivamente titolare dei diritti assicurativi, da identificarsi nella destinataria e proprietaria delle stesse merci. Di conseguenza formula due quesiti, relativamente: a) "all'obbligo, da parte dell'assicuratore che agisca contro il terzo responsabile in rivalsa in via di surroga ex art. 1916, di dimostrare i presupposti di operatività della surroga ex art. 1916 cod. civ. e, in particolare, di aver corrisposto l'indennizzo assicurativo al soggetto legittimato e cioè al titolare dei diritti assicurativi";
b) al fatto che "la titolarità dell'interesse assicurato, e quindi, la legittimazione a ricevere l'indennizzo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi