Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/06/2018, n. 14234

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/06/2018, n. 14234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14234
Data del deposito : 4 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17061-2016 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, con ordinanza n. 2171/2016 depositata il 28/04/2016 nella causa tra: DE ROSA LORENZO;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI CASERTA;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2018 dal Consigliere L G L;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale L S, il quale ha chiesto che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, cassino la sopra indicata sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. e rimettano le parti dinanzi a detto Tribunale;

FATTI DI CAUSA

1. - D R L (titolare di un'impresa zootecnica bufalina) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Provincia di Caserta e la Regione Campania, in persona dei rispettivi presidenti pro tempore, impugnando il provvedimento di revoca del contributo pubblico concessogli per la realizzazione di un progetto di ammodernamento strutturale della sua azienda agricola e chiedendo accertarsi che nessuna restituzione di somme era dovuta in favore degli enti pubblici convenuti. Nella resistenza della Provincia di Caserta, che chiese in via riconvenzionale la condanna dell'attore alla restituzione del contributo pubblico percepito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3514 del 21.10.2015, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad entrambe le domande (principale e riconvenzionale) proposte dalle parti. 2. - Riassunta la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, quest'ultimo, con ordinanza del 28.4.2016, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, richiedendo d'ufficio a questa Suprema Corte il regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 59 comma 3 della I. n. 69/2009. 3. - Con ordinanza interlocutoria n. 18401 del 26.7.2017, questa Corte mandava alla cancelleria di richiedere al T.A.R. della Campania di trasmettere copia delle comunicazioni alle parti dell'ordinanza che ha proposto il regolamento, se effettuate, ovvero, di provvedere alle dette comunicazioni, ove non effettuare, trasmettendone copia. Pervenuti gli atti richiesti, il giudizio di regolamento veniva rifissato. 4. - Le parti non hanno svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
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