Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2008, n. 16621

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui, evidenziandosi che tutte le conseguenze della condotta posta in essere dalla parte convenuta avrebbero potuto essere valutate appieno solo alla scadenza del contratto, ancora in corso al momento della decisione, era stata rigettata la domanda di condanna condizionata al ripristino della destinazione agraria del fondo).

Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o l'inesistenza) di un contratto, in base all'art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., nel senso che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, e che se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, nè può esser dedotta per la prima volta in grado d'appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella "ab origine" proposta dalla parte. Ne consegue che è consentito al giudice d'appello, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione, rilevare la nullità (o l'inesistenza) del contratto in base ad una ragione diversa da quella prospettata dall'appellante che sia rimasto soccombente nel primo grado del giudizio contro di lui iniziato per l'esecuzione del contratto, nascendo il potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, anteriormente alla eventuale eccezione di nullità del convenuto, anche se proposta con riconvenzionale o, successivamente, come motivo di gravame. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda, formulata per la prima volta in appello, volta alla declaratoria di nullità delle clausole di un contratto di affitto di fondo rustico nella parte in cui le stesse prevedevano anche un compenso correlato al ricavato della vendita del prodotto legnoso ottenuto dal taglio periodico del bosco, mai effettuato, e aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dei tagli).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2008, n. 16621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16621
Data del deposito : 19 giugno 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE 16621-08- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Affitto terreno agricolo SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VARRONE Presidente R.G. N. 14065/04 Dott. Michele 17412/04 Dott. Camillo FILADORO Rel. Consigliere MASSERA Consigliere Cron. 16621 Dott. Maurizio Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere Rep. Dott. Raffaella LANZILLO Consigliere Ud. 05/05/08 ha pronunciato la seguente ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MF SRL IN LIQUIDAZIONE;
Società incorporante la SI- SICILIA FORESTALE S.R.L., in liquidazione, in persona del suo liquidatore, Dott. Francesco Pasqua, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FURITANO, difesa dall'avvocato ALESSANDRO ALGOZINI, giusta delega in atti;
ricorrente

contro

MONTE STELLA SRL;
2008 intimato - 907 e sul 2° ricorso n° 17412/04 proposto da: ! MONTE STELLA SRL, in persona del suo Amministratore elettivamente domiciliata Unico sign. Giovanna Ferrero, in ROMA VIA DARDANELLI 3, presso lo studio dell'avvocato AMENTA GIANFRANCO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale · nonchè

contro

MF SRL IN LIQUIDAZIONE ( Società Incorpotante la SICILIFOR-SICILIA FORESTALE S.R.L., in liquidazione ), in persona del suo Liquida elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FURITANO, difesa dall'avvocato ALESSANDRO ALGOZINI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 161/04 della Corte d'Appello di PALERMO, SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, emessa il 20/2/2004, depositata il 20/03/04;
RG. 1967/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/08 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato MARCELLO FURITANO ( per delega Avv. riunione dei ricorsi, rigetto degli stessi. C Alessandro Algozini );
E udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso previa 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'ambito di un progetto di forestazione a scopo produttivo, approvato e finanziato dall'allora Cassa per il Mezzogiorno con concessione venticinquennale, la concedente NT TE s.r.l. aveva chiamato in causa la concessionaria SI s.r.l. (ora MF s.r.l. in liquidazione) che aveva comunicato, nel 2000, la volon- tà di recedere anticipatamente dal contratto senza pa- gare i canoni per gli ultimi cinque anni. La società NT TE aveva chiesto la condana della convenuta al ripristino dello "status quo ante" ovvero la condanna della stessa al pagamento di quanto necessario per provvedere direttamente а tali opere, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva dichiarato la convenuta inadem- piente agli obblighi assunti con il contratto, condan- nandola al pagamento dei canoni residui ed al ripristi- no dei luoghi, ovvero al pagamento del controvalore dei lavori necessari, secondo l'accertamento compiuto dalla consulenza tecnica di ufficio (in euro 211.761,53). Con sentenza 20 febbraio- 20 marzo 2004 la Corte d'Appello di Palermo, sezione specializzata agraria, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento n. 773 del 2003, rigettava la domanda della s.r.l. NT TE, intesa ad ottenere la condanna di 3 SI s.r.l. (ora MF s.r.l. in liquidazione) al- la ricostruzione ed alla manutenzione della casa colo- nica insistente sul fondo rustico in garo di Siculiana, contrada Garebici, nonché al ripristino della destina- zione agraria del fondo, ferme le altre statuizioni contenute nella decisione di primo grado. La Corte territoriale stabiliva poi la misura del canone fisso di affitto, che determinava nella somma di euro 3,490.47 annui (in luogo di quella di euro 1.032,91 riconosciuta dal primo giudice), condannando la MF al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, che liquidava direttamente, non ritenendo la necessità di procedere a consulenza tecnica di uffi- cio per determinare il mancato ricavo derivante dai ta- gli periodici degli alberi. Avverso tale decisione la MF ha proposto ricor- so incidentale sorretto da cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la NT TE con controricorso e ricorso incidentale, cui resiste la MF con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzi tutto procedersi alla riunione dei ri- corsi, proposti entrambi contro la medesima decisione. Con cinque distinti motivi la ricorrente principale MF srl in liquidazione denuncia, sotto il profilo 4 di diverse violazioni di norme di legge e del vizio di motivazione, la sentenza della Corte di appello. Con il primo motivo la ricorrente principale denun- cia violazione dell'art. 345 c.p.c. (e degli articoli 414 e seguenti, 163 e seguenti codice di procedura ci- vile) in riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c. Da una lettura delle domande svolte dalla società NT TE risultava chiaramente che la stessa non aveva mai chiesto la condanna al risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata effettuazione dei tagli perio- dici. Domanda del tutto nuova che, invece, aveva proposto per la prima volta in appello, in sede di impugnazione incidentale. La censura è infondata. Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale si configura doman- e, come tale, inammissibile in appello (conda nuova - rilevabilita' dell'inerente violazione del divieto anche d'ufficio in funzione dell'attuazione rigoro- sa del principio del doppio grado di giurisdizione) quando gli elementi dedotti in secondo grado com- portano il mutamento dei fatti costitutivi del di- ritto azionato, integrando una pretesa diversa, sua intrinseca essenza, da quella fatta per la 5 valere in primo grado, e cio' anche se questi fatti erano gia' stati esposti nell'atto introdut- tivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed in- circostanze, mentre soltanto nel giu- quadrare altre dizio di appello, per la prima volta, siano stati una differente portata, a sostegno di dedotti con pretesa, determinando in tal modo una nuova di un nuovo tema di indagine e di de- l'introduzione cisione. In questo senso, da ultimo, Cass. n. 6431 del 2006. Non è questa l'ipotesi che ricorre nel caso di spe- cie. La società concedente aveva, infatti, chiesto, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la condanna di SI al risarcimento dei danni. L'attrice aveva premesso che l'accrescimento della massa legnosa era risultate del tutto insufficiente, - anche in grado di appello che ciò ave- confermando - va determinato una perdita per la mancata vendita del legname: infatti, i tagli periodici non erano stati ef- fettuati determinando la conclusione del ciclo in se- guito all'espianto dell'intero bosco. Con il secondo motivo la ricorrente principale de- duce la violazione dell'art. 1362 e seguenti del codice civile (in particolare dell'articolo 1363) nonché omes- 6 sa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ri- ferimento all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. I giudici di appello avevano confermato la decisio- ne del primo giudice che aveva ritenuto l'inadempimento di SI alle obbligazioni assunte nel contratto del 1981. A tale conclusioni, tuttavia, la Corte territoriale era pervenuta a seguito di una lettura incompleta della clausole contrattuali e della risultanze della consu- lenza tecnica di ufficio. SI aveva analiticamente richiamato le pattui- zioni contrattuali che comprovavano la ampiezza dei suoi margini di discrezionalità nelle scelte progettua- li e nella esecuzione dei programmati interventi di fo- restazione produttiva, riportando +p in particolare il contenuto dell'art. 3 del contratto, integralmente ri- portato nel ricorso per cassazione. I lavori forestali erano stati eseguiti e collauda- ti nel 1986 dagli Organi competenti che avevano riscon- trato la esistenza di una superficie impiantata pari al 91% del progetto approvato. La modesta differenza rientrava pienamente nelle tolleranze previste per casi analoghi ed era del resto confermata dalla avvenuta liquidazione delle somme am- messe a contributo. 7 La lieve divergenza tra specie previste nel proget- to e specie effettivamente impiantate (ed, in partico- lare, sila sostituzione di noci e pioppi con pini) spiegava agevolmente con il perimento degli alberi già impiantati. Non vi era alcuna prova che la sostituzione di pioppi e noci con essenze più resistenti e collaudate fosse attribuibile alla mancata irrigazione. Era stata, invece, la natura dei suoli e le mutate condizioni climatiche a determinare tale scelta della concessionaria. Con il terzo motivo, la ricorrente principale dedu- sotto altro profilo, la violazione dell'art. 1362 e ce, seguenti del codice civile, dell'art. 2697 codice civi- le, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria moti- vazione, in riferimento all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. La Corte territoriale aveva errato nuovamente nella quantificazione del danno basandosi sulle stime pruden- ziali, previste dal progetto di forestazione. Tra l'altro, la stima era stata redatta oltre ven- titre anni prima, con un ben diverso andamento di mer- cato, con un costo di manodopera assai diverso e 80- prattutto con un prezzo del macchiatico molto più ele- vato. In pratica, le condizioni esistenti al momento del- 8 la decisione (2004) non erano in alcun modo sovrapponi- bili a quelle esistenti nel 1981. I giudici di appello non avevano fornito alcuna spiegazione della loro scelta di far ricorso ai calcoli di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi