Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2022, n. 37280

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2022, n. 37280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37280
Data del deposito : 3 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGERAME PACRAZIO nato a TRICARICO il 16/05/1970 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, che si riporta ai motivi del ricorso ed insiste nel suo accoglimento. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Potenza, nel confermare la decisione di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità di

AGERAME

Pancrazio, in relazione ai delitti di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, e art. 217, comma secondo, I. fall., ha, in riforma della sentenza del Tribunale, ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ult. comma, I. fall.

2. Avverso la sentenza presenta ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi di ricorso.

2.1 Col primo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 2214 cod. civ. in relazione all'art. 217 I. fall. La Corte territoriale, ritenendo non sufficiente la documentazione depositata dal ricorrente in sede fallimentare, avrebbe arbitrariamente ampliato il catalogo della documentazione prevista dall'art. 2214, la cui tenuta risulta obbligatoria ex art. 217 I. fall. Inserendo in quel catalogo documenti quali «schede contabili, partitari, fatture di acquisto e vendita, nonché estratti conto bancari», i Giudici d'appello avrebbero violato il principio di tassatività, affermando la penale responsabilità dell'A sulla base di un'inammissibile analogia in malam partem.

2.2 Col secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione in relazione alla presunta condotta distrattiva ex art. 216, primo comma, nn. 1-2, I. fall. A tal proposito, la difesa sostiene che il credito da lavoro vantato dal ricorrente, in quanto socio-lavoratore della ditta «Tecno Group Arredamento Integrale Società Cooperativa a.r.I.», fosse da considerare privilegiato rispetto ai crediti vantati da altri creditori della ditta. La Corte territoriale avrebbe disconosciuto, in modo del tutto assertivo, l'ipotesi della legittima compensazione derivante dal credito da lavoro, nonostante dagli atti fosse possibile ricavare tanto il regolare contratto di lavoro dell'A quanto l'esistenza del credito, riportato nella contabilità societaria. La mancata prospettazione di argomenti utili a smentire la prova liberatoria, che la difesa ritiene di aver fornito sul punto mediante la consulenza di parte, renderebbe carente l'iter motivazionale dell'impugnata sentenza.

3. Si dà atto che il difensore dell'imputato ha richiesto la trattazione orale del presente ricorso, ai sensi dell'art. 23,
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