Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/10/2020, n. 28604
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO PIETRO nato a CASTELVETRANO il 10/11/1975 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Trapani in data 24/4/2017, che a seguito di giudizio abbreviato aveva condannato P S per il reato di cui all'art. 76, comma 4, D. Lgs. n. 159 del 2011 - ha ridotto la pena a mesi tre di arresto, in applicazione della novella legge n. 103 del 2017 che ha disposto per le contravvenzioni una decurtazione pari alla metà.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo all'invocazione dello stato di indigenza che aveva impedito allo S di adempiere all'obbligo di prestare cauzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate dai giudici di
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Trapani in data 24/4/2017, che a seguito di giudizio abbreviato aveva condannato P S per il reato di cui all'art. 76, comma 4, D. Lgs. n. 159 del 2011 - ha ridotto la pena a mesi tre di arresto, in applicazione della novella legge n. 103 del 2017 che ha disposto per le contravvenzioni una decurtazione pari alla metà.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo all'invocazione dello stato di indigenza che aveva impedito allo S di adempiere all'obbligo di prestare cauzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate dai giudici di
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