Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2018, n. 28029

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2018, n. 28029
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28029
Data del deposito : 2 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 17652-2014 proposto da: G M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTTAVIANO

9 presso lo studio dell'avvocato F N, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

T T, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dallAvvocato F D M giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2872/2013 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 02/01/2014 R.G.N. 86/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. F G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P che ha concluso per il rigetto del ricorso. r.g..n. 17652/2014

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l'opposizione proposta da M G avverso il decreto ingiuntivo con il quale T T aveva intimato il pagamento della somma di C 20.622,10 per retribuzioni relative al periodo gennaio 2003/giugno 2004 (C 15.589,80) e trattamento di fine rapporto (C 5.032,30).

2. La Corte territoriale ha accertato che la sottoscrizione apposta dal lavoratore in calce alle buste paga non aveva valore di quietanza ma attestasse solo la ricezione delle stesse e che, perciò, era onere del datore di lavoro, che non vi aveva adempiuto, dimostrare l'effettiva erogazione delle somme ivi riepilogate. Quanto al TFR la Corte di merito ha escluso che le cifre indicate in due fogli di agenda prodotti dal datore di lavoro prive di specificazione di una causale potessero essere riferite ad anticipi erogati al Termini.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M G affidato a due motivi al quale resiste T T con tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 111 Cost. e 2729 cod. civ. e 99 e 100 cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che gravava sul lavoratore dimostrare il fondamento del proprio credito e, nello specifico, che le somme a lui erogate non corrispondevano a quelle riportate nelle buste paga depositate e ciò a maggior ragione ove le stesse siano state sottoscritte dal lavoratore all'atto della consegna. Perciò depositando in giudizio le buste paga il datore di lavoro aveva assolto all'onere probatorio che su di lui incombeva. Ed infatti il lavoratore le aveva genericamente contestate e le modalità di compilazione delle buste paga doveva convincere del fatto che, in mancanza di prova del contrario, erano state sottoscritte per quietanza. Sottolinea che la testimonianza del teste indotto dal lavoratore era priva di valenza probatoria in quanto riportava una ricostruzione dei fatti appresa dallo stesso lavoratore.
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