Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/1984, n. 2633
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La responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti, che a norma dell'art. 1784 cod. civ. sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'Obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo. Tale responsabilità dell'albergatore, trovando riferimento nella custodia delle cose del cliente e, quindi, della stessa camera che le contenga, si configura, anche in relazione ai mezzi di chiusura di questa, in ipotesi di omessa custodia da parte del detto imprenditore delle chiavi di tale stanza e di sottrazione di quelle cose a seguito introduzione nella camera, attesa la diretta conseguenzialità di tali eventi dall'omessa custodia della chiave all'uopo utilizzata.*