Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2009, n. 20462
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L'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Presidente -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. G A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAHOR D ved. COSSUTTA, COSSUTTA Majda in OBLAK, COSSUTTA L, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. M P e C S, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest?ultimo in Roma, via Archimede, n. 44;
- ricorrenti ?
contro
S L in Z, S D e S E,
rappresentati e difesi, in virtu? di procura speciale in calce al controricorso, dall?Avv. U S, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via Monte Zebio, n. 28;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d?appello di Trieste depositata il 27 agosto 2004;
Udita la relazione della causa svolta nell?udienza pubblica del 2 luglio 2009 dal Consigliere relatore Dott. G A;
uditi l?Avv. P M, per i ricorrenti, e l?Avv. S U, per i controricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C A, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL POCESSO
1. - Con atto di citazione notificato il 24 aprile 1997, Starz Lidia, Diego Starz e Erika Starz, premessa la titolarita?
dominicale di un fondo, intavolato nella partita tavolare del Comune di Contovello, evocarono in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trieste, i proprietari del fondo confinante, D Pahor ved. Cossutta e L Cossutta, per sentire accertare l?esistenza di servitu? di passaggio, per intervenuta usucapione, a favore del fondo di proprieta? di essi attori anche con carri ed animali, con inibizione per i convenuti di parcheggiare nello spiazzo ovvero di accatastarvi legna vicino al cancello.
A fondamento della pretesa osservavano che nel titolo di acquisto del 1934 erano previste delle servitu? e che la stessa era stata esercitata indisturbatamente per tutto quell?arco di tempo con persone e veicoli, dapprima con carri agricoli e buoi (finche? c?era la stalla) e successivamente con veicoli, tra i quali una betoniera ancora parcheggiata nel cortile che aveva sostituito la stalla. Si costituirono i convenuti ed anche Majda Cossutta in Oblak ad integrazione del contraddittorio, tutti opponendosi alla pretesa svolta nei loro confronti.
La causa venne istruita mediante prova testimoniale, acquisizione di documentazione e indagine tecnica sullo stato dei luoghi. Il Tribunale di Trieste, con sentenza depositata il 26 giugno 2000, respinse la domanda degli attori.
2. - La Corte d?appello di Trieste, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 agosto 2004, in riforma dell?impugnata pronuncia, ha accertato l?esistenza di servitu? di passaggio a piedi e con qualsiasi animale o veicolo sulla stradella confinante con i fondi di proprieta? degli Starz e dei Cossutta a favore del fondo di cui alla P.T. 2846 ed a peso della P.T. I 2623 del Comune di Contovello, con autorizzazione alla relativa iscrizione tavolare, ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
2.1. - La Corte d?appello ha rilevato che gli Starz hanno dimostrato con documenti (integrati in sede di gravame) e per testi di avere acquistato una servitu? di passaggio sulla strada vicinale con animali e con ogni tipo di veicolo. La prova della costituzione della strada vicinale e? stata offerta con il provvedimento giudiziario in data 18 agosto 1906, con il quale gli allora proprietari dei fondi confinanti si dettero atto della costituzione della strada vicinale e del reciproco passaggio con ogni mezzo;il richiamo alla servitu? e? contenuto nel titolo d?acquisto e la strada vicinale e? inserita nella mappa tavolare in data 2 dicembre 1927. Cosi? individuata l?ampiezza dell?esercizio della servitu? vantata attraverso i titoli di acquisto, rimasti giuridicamente inefficaci a causa dell?omessa iscrizione tavolare del diritto, la Corte territoriale ha rilevato che i testimoni hanno concordemente descritto, anche per loro diretta percezione, l?esercizio della servitu? di passaggio, da parte degli Starz, a piedi, con animali da soma e qualsiasi veicolo fino alla meta? degli anni sessanta del secolo scorso.
Avendo gli Starz provato di avere esercitato la servitu? con quelle modalita? fino al 1965, essi - ha rilevato la Corte di Trieste - hanno acquisito il diritto a titolo originario per usucapione, senza che abbia rilievo il successivo limitato (pedonale) o addirittura escluso esercizio del diritto negli anni successivi. Il mancato esercizio del diritto - ha proseguito la Corte del gravame - non determina la perdita dello stessi se altri non lo abbia usucapito e non vi e? prova alcuna di usucapione da parte dei Cossutta che non sono stati i soli a passare per il viottolo, posto che, almeno a piedi, i conduttori degli immobili e chi ha trasportato i vari oggetti e veicoli fino agli anni novanta del secolo scorso (e cioe? fino a quando la casa e? stata abitata anche se da conduttori) nel cortile degli Starz, non possono non essere passati se non attraverso il viottolo.
Il limitato esercizio della servitu? - ha concluso la Corte d?appello - non ne riduce l?estensione per il disposto dell?art. 1075 c.c., uniformemente interpretato in senso favorevole al titolare del diritto di servitu? che non subisce limitazioni per una sua volontaria o imposta riduzione dell?esercizio del diritto, che rimane integro secondo il titolo di acquisto originario.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d?appello hanno interposto ricorso D Pahor ved. Cossutta, Majda Cossutta in Oblak e L Cossutta, sulla base di tre motivi.
Hanno resistito, con controricorso, Lidia Starz in Zerjal, Starz Diego ed Erika Starz.
In prossimita? dell?udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ? Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell?art. 116 c.p.c., degli artt. 1146, 1158 c.c. e dell?art. 1063 c.c. e segg., nonche? omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione. Avrebbe errato la Corte d?appello a considerare valida prova ai fini della pretesa usucapione la mappa delle servitu? ed il contratto di acquisto degli immobili, nei quali si cedono delle servitu? mai intavolate, senza considerare che, nelle zone dove vige il sistema tavolare, e? impossibile il trasferimento del possesso per via contrattuale. Ad avviso dei ricorrenti, il possesso dei danti causa per atto tra vivi degli Starz non potrebbe venir computato a favore di costoro.
1.1. ? Il motivo e? inammissibile perche? non coglie la ratio decidendi.
La Corte di appello ha richiamato la documentazione in atti - in particolare, il provvedimento giudiziario del 1906 e la mappa tavolare del 1927 - soltanto quale antefatto, per dare atto dell?esistenza della stradina, oggetto ancora oggi della materia del contendere, utilizzata quale reciproco passaggio con ogni mezzo dai proprietari dei due fondi. Ma la Corte territoriale non ha fondato su tali documenti il titolo della servitu? degli appellanti ne? ha sommato il possesso dei danti causa degli Starz con il possesso di questi ultimi, tant?e? vero che ha precisato, per un verso, che "i titoli di acquisto" sono "rimasti giuridicamente inefficaci a cagione di omessa iscrizione tavolare del diritto", e, per l?altro verso, che il diritto e? stato acquisito a titolo originario per usucapione, considerando - a partire dall?atto di acquisto della proprieta? del fondo dominante da parte della famiglia Starz nel 1934 - l?esercizio della servitu? di passaggio a piedi, con bestie da soma e con veicoli fino al 1965, secondo quanto risulta dal "concorde e corale racconto dei testimoni".
2. - Con il secondo mezzo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell?art. 116 c.p.c. e dell?art. 1158 c.c., nonche?
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Trascritte le deposizioni dei testi escussi, i ricorrenti ricordano che occorre una prova rigorosa per l?acquisto a titolo originario per usucapione di una servitu?. Le testimonianze rese dai familiari vicini agli attori, tra l?altro contraddittorie nelle loro deposizioni, sarebbero meno attendibili di quelle rese da terzi estranei, che hanno deposto per l?inesistenza degli elementi costitutivi dell?acquisto a titolo originario.
2.1. ? Il mezzo e? infondato.
Valutando le risultanze delle prove orali, il giudice del gravame e?
giunto alla conclusione che "il concorde e corale racconto dei testimoni" che hanno descritto i fatti di causa "per loro diretta percezione" consente di ritenere che, da parte degli Starz, vi e?
stato l?esercizio della servitu? di passaggio, per il tempo necessario ad usucapirla, sia a piedi o con animali e bestie da soma che con veicoli.
Il motivo di ricorso tenta di accreditare una scarsa attendibilita?
delle testimonianze sulla cui base la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento, perche? si tratterebbe di deposizioni rese da persone legate da vincoli di parentela o in qualche modo vicine alla famiglia degli appellanti (cugini del padre dell?attore o figli del cugino del padre dell?attore), ma non considera che il giudizio sull?attendibilita? dei testi e sulla credibilita? di alcuni invece che di altri - e la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu? idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (Cass., Sez. lav., 14 aprile 1994, n. 3498;Cass., Sez. 2, 29 aprile 1999, n. 4347;Cass., Sez. lav., 9 novembre 2001, n. 13910;Cass., Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1554;Cass., Sez. 3, 24 maggio 2006, n. 12362). D?altra parte, non inficia la logicita? della motivazione il fatto che il giudice del merito non abbia valorizzato deposizioni in cui altri testi escluderebbero di aver visto gli Starz utilizzare il preteso passaggio dopo il 1934: cio? in quanto, a fronte di plurime deposizioni affermative del possesso e della utilizzazione della strada, le deposizioni negative non possono non assumere un valore relativo, dipendente, cioe?, da quanto i testi abbiano potuto vedere. Il motivo di ricorso - al di la? della censura di violazione o falsa applicazione di norme di legge, in realta? insussistente - finisce con il risolversi nella sollecitazione a riesaminare il merito della intera vicenda processuale e con il prospettare una diversa lettura del materiale probatorio, mentre non individua, nelle argomentazioni svolte dal giudice del gravame, profili di criticita? sotto l?aspetto della correttezza giuridica o della coerenza logico - formale del discorso giustificativo.
3. - Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell?art.116 c.p.c., degli artt. 1167, 1073 e 1075 c.c., nonche? omessa,
insufficiente e contrad-dittoria motivazione) si rileva che il preteso possesso della servitu?, negli ultimi anni, quasi sicuramente piu? di venti, si e? interrotto per l?ostruzione da parte dei Cossutta dell?area adibita al passaggio, senza che gli Starz abbia protestato. Essendo stato provato che il possesso si e?
interrotto ai sensi dell?art. 1167 c.c. e che negli ultimi venti anni prima dell?inizio della causa il bene e? stato indisponibile per gli Starz, la Corte d?appello avrebbe dovuto riconoscere l?estinzione del diritto di servitu? per non uso ventennale ed il riacquisto, da parte del proprietario del fondo servente, della piena proprieta?
prima limitata. Avrebbe errato la Corte d?appello a richiedere che i Cossutta avrebbero dovuto usucapire la servitu? di passaggio sul loro fondo.
3.1. ? Il motivo e? privo di fondamento.
Con logico e motivato apprezzamento delle risultanze probatorie, la Corte d?appello ha rilevato che, anche dopo il 1965 e fino agli anni novanta del secolo scorso, la servitu? in questione ha continuato ad essere esercitata, sia pure con minore intensita?, da parte dei conduttori dell?immobile degli Starz.
Al di la? dell?erroneo - ma comunque non decisivo - riferimento alla mancanza di usucapione da parte dei Cossutta, la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio previsto dall?art. 1075 c.c., secondo cui si conserva per intero la servitu? esercitata in modo da trame una utilita? minore di quella indicata dal titolo: l?uso parziale della servitu?, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilita? rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso puo? cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantita?, che non e? stata utilizzata dal titolare della servitu?, non e? un diritto, ma una sua componente, sicche? la stessa non e? suscettibile di estinzione (cfr. Cass., Sez. 2, 15 giugno 1991, n. 6776;Cass., Sez. 2, 25 febbraio 2008, n. 4794). Inconferente e? il richiamo, operato dal ricorrente, all?art. 1167 c.c.: posto che la norma - stabilendo che l?usucapione e? interrotta
quando il possessore e? stato privato del possesso per oltre un anno - si riferisce al diverso caso della perdita del possesso quando non e? ancora decorso il termine utile ad usucapire.
Quanto alla denuncia di violazione o falsa applicazione dell?art.1073 c.c., occorre precisare che l?estinzione per non uso della
servitu? prediale postula che vi sia stata una inerzia del titolare protratta per venti anni: e cio? la Corte d?appello ha escluso, avendo accertato che gli Starz, attraverso i loro conduttori, hanno continuato ad esercitare il passaggio per la strada in questione. 4. ? Il ricorso e? rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del difensore antistatario.