Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2022, n. 04445
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.836/2015 R.G. proposto da Ecopiombo S.p.A., già I.B.S. Industrie Batterie Servizi s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. V F, elettivamente domiciliato in Roma alla via Anton Giulio Barrili n.49, presso il dott. D D V;
-ricorrente -
CONTRO
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
-resistente - avverso la sentenza n.3909/17/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 17 gennaio 2014, depositata in data 11 aprile 2014 e non notificata. E sul ricorso riunito ed iscritto al n.23509/2015 R.G. proposto da Ecopiombo s.r.I., già Ecopiombo S.p.A., già I.B.S. Industrie Batterie Servizi s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. V F, elettivamente domiciliato in Roma alla via Anton Giulio Barrili n.49, presso il dott. D D V;
-ricorrente -
CONTRO
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
-controricorrente - avverso la sentenza n.1949 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, pronunciata in data 9 febbraio 2015, depositata in data 25 febbraio 2015. Lette le conclusioni scritte del sostituto procuratore generale T B, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la relazione del cons. A G.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con il ricorso n.836/2015, la Ecopiombo S.p.A., già I.B.S. Industrie Batterie Servizi s.r.I., in persona del I.r.p.t., ricorre con quattro motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.3909/17/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 17 gennaio 2014, depositata in data 11 aprile 2014 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia concernente l'impugnativa dell'avviso di accertamento di rettifica, ai fini Ires, del reddito globale nell'ambito del consolidato nazionale, determinato nei confronti della consolidante per l'anno di imposta 2006. 1.2. Con la sentenza impugnata la C.t.r. ha rilevato che il reddito individuato dall'ufficio si fondava sull'applicazione dei coefficienti di cui alla legge n. 724/1994, che all'art. 30 stabilisce le modalità di determinazione del reddito imponibile minimo e fissa nel contempo i criteri soggettivi ed oggettivi per la qualificazione delle società non operative, introducendo al riguardo una presunzione legale di tipo relativo e quindi superabile dalla prova contraria. Il giudice di appello riteneva, quindi, che nella specie la causa invocata dalla contribuente quale esimente del regime di cui alla predetta disposizione non era stata adeguatamente provata. Secondo la C.t.r., la dedotta situazione di monopolio del consorzio Cobat da un lato non era avvalorata da documentazione probatoria e dall'altro non era spiegata nei necessari termini di incidenza causale sul blocco dell'attività, risolvendosi più che altro in una mera asserzione, senza tener conto che tale circostanza, seppur sussistente, avrebbe configurato piuttosto una situazione di difficoltà di mercato, senza concretare quella fattispecie di oggettiva impossibilità di operatività prevista dalla menzionata disposizione di legge.Del pari, secondo i giudici di appello, non poteva darsi rilievo all'invocata sospensione dell'attività sino al collaudo dell'immobile aziendale, atteso che dalla documentazione prodotta tale sospensione risultava disposta solo nel maggio 2007 e quindi non ha riguardato l'anno 2006 considerato nell'accertamento contestato.
1.3. A seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 luglio 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Con ordinanza del 7 luglio 2021 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo, per consentire la trattazione congiunta con il ricorso n. 23509/2015;
successivamente il ricorso veniva nuovamente fissato per l'udienza pubblica del 7 dicembre 2021. Il P.g. T B ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La società contribuente ha depositato memoria con documentazione allegata.
2.1. Con il ricorso n.23905/2015, la Ecopiombo S.p.A., già I.B.S. Industrie Batterie Servizi s.r.I., in persona del I.r.p.t., ricorre con tre motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.1949 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, pronunciata in data 9 febbraio 2015, depositata in data 25 febbraio 2015 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'ufficio, in controversia concernente l'impugnativa dell'avviso di accertamento di rettifica, ai fini Ires per l'anno di imposta 2006, del reddito della società, in quanto soggetto non operativo ai sensi dell'art.30, comma 1, I. n.724/1994.2.2. Con la sentenza impugnata la C.t.r. ha rilevato che la società aveva presentato interpello disapplicativo della normativa in materia di società di comodo, ai sensi dell'art. 30, comma 3, I. n. 724/1994, e che l'Agenzia delle entrate aveva rigettato l'istanza, ritenendo che non sussistessero le condizioni oggettive per il suo accoglimento. Secondo la C.t.r., il reddito individuato dall'ufficio si fondava sull'applicazione dei coefficienti di cui alla legge n. 724/1994, che all'art. 30 stabilisce le modalità di determinazione del reddito imponibile minimo e fissa nel contempo i criteri soggettivi ed oggettivi per la qualificazione delle società non operative, introducendo al riguardo una presunzione legale di tipo relativo e quindi superabile dalla prova contraria. Il giudice di appello riteneva, quindi, che nella specie l'art.35, comma 15, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248, aveva espressamente abrogato l'obbligo del contraddittorio preventivo, essendovi la possibilità per il contribuente di avanzare l'interpello disapplicativo ex art.37 bis, comma 8, d.P.R. n.600/1973. Tali modifiche legislative erano efficaci dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n.223/2006 (l'anno di imposta 2006) ex art.35, comma 16, del citato decreto. Inoltre, secondo la C.t.r., la società non aveva adeguatamente provato le oggettive situazioni di carattere straordinario che avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi, riconducibili, piuttosto, a ben determinate strategie aziendali. Secondo i giudici di appello non vi era prova che la situazione di monopolio del consorzio Cobat avesse avuto un'incidenza causale sul blocco dell'attività della ricorrente;
del pari, non poteva darsi rilievo all'invocata sospensione dell'attività sino al collaudo di un immobile aziendale, non essendo state comprovate le ragioni del mancato collaudo.
2.3. A seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per 'udienza pubblica del 7 dicembre 2021. Il P.g. T B ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La società contribuente ha depositato memoria con documentazione allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve disporsi la riunione del ricorso n.23509/2015 al ricorso n.836/2015, in quanto gli stessi hanno ad oggetto le impugnative degli avvisi di accertamento di primo e secondo livello emessi nei confronti della consolidata Ecopiombo S.p.A., già I.B.S. Industrie Batterie Servizi s.r.I., nei confronti della quale era stato rettificato il reddito ai fini Ires per l'anno di imposta 2006, in quanto soggetto non operativo ai sensi dell'art.30, comma 1, I. n.724/1994. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale» (Sez. U, Sentenza n. 18125 del 13/09/2005, Rv. 583091 - 01). Sempre preliminarmente, deve darsi atto che parte ricorrente, con le memorie depositate in entrambi i procedimenti, invoca, ex art.1306 cod. civ., il giudicato esterno favorevole formatosi nei confronti della consolidante Nuova Immobiliare s.r.I., coobbligata solidale, giusta ordinanza n. 22778/2017 di questa Corte. A seguito di riconvocazione, il Collegio osserva che dalla documentazione allegata alle memorie, a riprova del perimetro del giudicato ed oggetto di avviso a controparte ex art.372 cod. proc. civ., si evince che la Nuova Immobiliare s.r.l. aveva impugnato gli avvisi di accertamento TF 3030203533 e TF 3080203546 di primo e di secondo livello, emessi nei suoi confronti, in applicazione della disciplina delle società di comodo, per maggiori Ires ed Irap relative all'anno di imposta 2006. Da tali avvisi di accertamento emerge chiaramente che la ripresa fiscale, con la quale si recupera maggiore IRES, attiene esclusivamente al reddito risultante dalla dichiarazione Unico 2007 per l'anno 2006 presentata
-ricorrente -
CONTRO
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
-resistente - avverso la sentenza n.3909/17/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 17 gennaio 2014, depositata in data 11 aprile 2014 e non notificata. E sul ricorso riunito ed iscritto al n.23509/2015 R.G. proposto da Ecopiombo s.r.I., già Ecopiombo S.p.A., già I.B.S. Industrie Batterie Servizi s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. V F, elettivamente domiciliato in Roma alla via Anton Giulio Barrili n.49, presso il dott. D D V;
-ricorrente -
CONTRO
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
-controricorrente - avverso la sentenza n.1949 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, pronunciata in data 9 febbraio 2015, depositata in data 25 febbraio 2015. Lette le conclusioni scritte del sostituto procuratore generale T B, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la relazione del cons. A G.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con il ricorso n.836/2015, la Ecopiombo S.p.A., già I.B.S. Industrie Batterie Servizi s.r.I., in persona del I.r.p.t., ricorre con quattro motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.3909/17/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 17 gennaio 2014, depositata in data 11 aprile 2014 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia concernente l'impugnativa dell'avviso di accertamento di rettifica, ai fini Ires, del reddito globale nell'ambito del consolidato nazionale, determinato nei confronti della consolidante per l'anno di imposta 2006. 1.2. Con la sentenza impugnata la C.t.r. ha rilevato che il reddito individuato dall'ufficio si fondava sull'applicazione dei coefficienti di cui alla legge n. 724/1994, che all'art. 30 stabilisce le modalità di determinazione del reddito imponibile minimo e fissa nel contempo i criteri soggettivi ed oggettivi per la qualificazione delle società non operative, introducendo al riguardo una presunzione legale di tipo relativo e quindi superabile dalla prova contraria. Il giudice di appello riteneva, quindi, che nella specie la causa invocata dalla contribuente quale esimente del regime di cui alla predetta disposizione non era stata adeguatamente provata. Secondo la C.t.r., la dedotta situazione di monopolio del consorzio Cobat da un lato non era avvalorata da documentazione probatoria e dall'altro non era spiegata nei necessari termini di incidenza causale sul blocco dell'attività, risolvendosi più che altro in una mera asserzione, senza tener conto che tale circostanza, seppur sussistente, avrebbe configurato piuttosto una situazione di difficoltà di mercato, senza concretare quella fattispecie di oggettiva impossibilità di operatività prevista dalla menzionata disposizione di legge.Del pari, secondo i giudici di appello, non poteva darsi rilievo all'invocata sospensione dell'attività sino al collaudo dell'immobile aziendale, atteso che dalla documentazione prodotta tale sospensione risultava disposta solo nel maggio 2007 e quindi non ha riguardato l'anno 2006 considerato nell'accertamento contestato.
1.3. A seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 luglio 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Con ordinanza del 7 luglio 2021 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo, per consentire la trattazione congiunta con il ricorso n. 23509/2015;
successivamente il ricorso veniva nuovamente fissato per l'udienza pubblica del 7 dicembre 2021. Il P.g. T B ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La società contribuente ha depositato memoria con documentazione allegata.
2.1. Con il ricorso n.23905/2015, la Ecopiombo S.p.A., già I.B.S. Industrie Batterie Servizi s.r.I., in persona del I.r.p.t., ricorre con tre motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.1949 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, pronunciata in data 9 febbraio 2015, depositata in data 25 febbraio 2015 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'ufficio, in controversia concernente l'impugnativa dell'avviso di accertamento di rettifica, ai fini Ires per l'anno di imposta 2006, del reddito della società, in quanto soggetto non operativo ai sensi dell'art.30, comma 1, I. n.724/1994.2.2. Con la sentenza impugnata la C.t.r. ha rilevato che la società aveva presentato interpello disapplicativo della normativa in materia di società di comodo, ai sensi dell'art. 30, comma 3, I. n. 724/1994, e che l'Agenzia delle entrate aveva rigettato l'istanza, ritenendo che non sussistessero le condizioni oggettive per il suo accoglimento. Secondo la C.t.r., il reddito individuato dall'ufficio si fondava sull'applicazione dei coefficienti di cui alla legge n. 724/1994, che all'art. 30 stabilisce le modalità di determinazione del reddito imponibile minimo e fissa nel contempo i criteri soggettivi ed oggettivi per la qualificazione delle società non operative, introducendo al riguardo una presunzione legale di tipo relativo e quindi superabile dalla prova contraria. Il giudice di appello riteneva, quindi, che nella specie l'art.35, comma 15, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248, aveva espressamente abrogato l'obbligo del contraddittorio preventivo, essendovi la possibilità per il contribuente di avanzare l'interpello disapplicativo ex art.37 bis, comma 8, d.P.R. n.600/1973. Tali modifiche legislative erano efficaci dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n.223/2006 (l'anno di imposta 2006) ex art.35, comma 16, del citato decreto. Inoltre, secondo la C.t.r., la società non aveva adeguatamente provato le oggettive situazioni di carattere straordinario che avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi, riconducibili, piuttosto, a ben determinate strategie aziendali. Secondo i giudici di appello non vi era prova che la situazione di monopolio del consorzio Cobat avesse avuto un'incidenza causale sul blocco dell'attività della ricorrente;
del pari, non poteva darsi rilievo all'invocata sospensione dell'attività sino al collaudo di un immobile aziendale, non essendo state comprovate le ragioni del mancato collaudo.
2.3. A seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per 'udienza pubblica del 7 dicembre 2021. Il P.g. T B ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La società contribuente ha depositato memoria con documentazione allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve disporsi la riunione del ricorso n.23509/2015 al ricorso n.836/2015, in quanto gli stessi hanno ad oggetto le impugnative degli avvisi di accertamento di primo e secondo livello emessi nei confronti della consolidata Ecopiombo S.p.A., già I.B.S. Industrie Batterie Servizi s.r.I., nei confronti della quale era stato rettificato il reddito ai fini Ires per l'anno di imposta 2006, in quanto soggetto non operativo ai sensi dell'art.30, comma 1, I. n.724/1994. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, «l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale» (Sez. U, Sentenza n. 18125 del 13/09/2005, Rv. 583091 - 01). Sempre preliminarmente, deve darsi atto che parte ricorrente, con le memorie depositate in entrambi i procedimenti, invoca, ex art.1306 cod. civ., il giudicato esterno favorevole formatosi nei confronti della consolidante Nuova Immobiliare s.r.I., coobbligata solidale, giusta ordinanza n. 22778/2017 di questa Corte. A seguito di riconvocazione, il Collegio osserva che dalla documentazione allegata alle memorie, a riprova del perimetro del giudicato ed oggetto di avviso a controparte ex art.372 cod. proc. civ., si evince che la Nuova Immobiliare s.r.l. aveva impugnato gli avvisi di accertamento TF 3030203533 e TF 3080203546 di primo e di secondo livello, emessi nei suoi confronti, in applicazione della disciplina delle società di comodo, per maggiori Ires ed Irap relative all'anno di imposta 2006. Da tali avvisi di accertamento emerge chiaramente che la ripresa fiscale, con la quale si recupera maggiore IRES, attiene esclusivamente al reddito risultante dalla dichiarazione Unico 2007 per l'anno 2006 presentata
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