Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/09/2019, n. 22887

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Massime1

La mancata riproposizione di un'eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva considerato come rinunciata un'eccezione di prescrizione non reiterata nell'atto di precisazione delle conclusioni di primo grado).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/09/2019, n. 22887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22887
Data del deposito : 13 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o t o v n i e t i a b r a g s r e t e n v i l o a t u o t b i a r g t i 22887-2019 ORIGINALE l n b o b c o l e e d t n e e r r o r i o r c LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e i t l R u RESPONSABILITA' TERZA SEZIONE CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENERALE Presidente Dott. ADELAIDE AMENDOLA R.G.N. 26925/2017 Consigliere Cron.22887 Dott. RAFFAELE FRASCA Rep. Consigliere Dott. DANILO SESTINI - Ud. 11/06/2019 Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI CC Rel. Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26925-2017 proposto da: DA MA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO GIOVANNI FUSARO;
- ricorrente

contro

COMPAGNIA LINEAR ASSICURATRICE SPA ;
intimata avversO la sentenza n. 1524/2016 della CORTE 2019 D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/09/2016;
1315 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
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FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 12/5/2000, MA DA convenne davanti al Giudice di Pace di Rossano la compagnia di assicurazioni Linear SpA, esponendo di aver stipulato un contratto di assicurazione RCAuto in relazione ad una Fiat Punto di sua proprietà;
che, a seguito di un sinistro stradale, l'efficacia del contratto era rimasta sospesa dal 2/9/98 fino al 19/6/99 e che, nonostante detta sospensione, ella aveva pagato indebitamente la somma di L. 1.150.000, di cui L. 247.000 relative ad altra polizza. Chiese di ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata. La compagnia, costituendosi in giudizio, affermò che l'istante aveva reso, all'atto della stipula di più contratti di assicurazione RCAuto, tra cui quello di cui alla citazione, dichiarazioni inesatte in relazione a circostanze fondamentali, con particolare riguardo ad una polizza stipulata in relazione ad un veicolo di cui ella aveva assunto non solo edi essere ५ la proprieta ma anche di esserne la conducente abituale, e che era invece risultato condotto dal figlio OB AN, residente a [...], ove si erano verificati alcuni sinistri. Sulla base di questi dati la compagnia assunse che, qualora la DA avesse comunicato correttamente dette circostanze, il premio di polizza sarebbe certamente stato molto più elevato rispetto a quanto effettivamente pattuito. Oltre a resistere alla domanda, la compagnia formulò pertanto domanda riconvenzionale per sentir dichiarare la nullità dei contratti di assicurazione stipulati dalla DA e per sentirla condannare alla restituzione della somma di L. 20.117.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni. Il Giudice di Pace adito dichiarò la propria incompetenza e la causa venne riassunta davanti al Tribunale di Rossano che, con sentenza n. 247/2008, accolse parzialmente la domanda della DA in

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