Cass. civ., sez. II, sentenza 29/02/2016, n. 3917
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell'elenco di cui all'art. 7 della l. n. 479 del 1999, norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato al superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione all'albo degli avvocati e, quindi, di stretta interpretazione.
Sul provvedimento
Testo completo
E M E 0003917/1 6 S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *SANZIONI AMM. VE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIVERSE DA LAVORO, SECONDA SEZIONE CIVILE PREVIDENZA, FINANZ. E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRIB. Presidente - Dott. ETTORE BUCCIANTE R. G. N. 20029/2011 3917 Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI Cron. Consigliere Dott. LINA MATERA Rep. Rel. Consigliere Ud. 25/11/2015 Dott. UI GIOVANNI LOMBARDO - - PU - Consigliere Dott. ELISA PICARONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20029-2011 proposto da: EPIS UI AL [...], EPIS LOREDANA [...], elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli Avv.ti STEFANO SAVI, DANIELE MINOTTI, quest'ultimo per proc. not. del 2/10/2015 rep. n.36958;
2015 ricorrenti - 2282
contro
COMUNE RAPALLO 83003750102, IN PERSONA DEL SINDACO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso 10 studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA NICATORE;
controricorrente avverso la sentenza n. 286/2011 del TRIBUNALE di CHIAVARI, depositata il 18/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. UI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l'Avvocato Minatti Daniele difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Petretti Alessio con delega depositata in udienza dell'Avv. Nicatore Andrea difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. IS GI ed IS DA convennero in giudizio il Comune- di Rapallo, proponendo opposizione avverso il verbale loro notificato, relativo a contravvenzioni al codice della strada, e chiedendone l'annullamento. Nella resistenza del convenuto, il Giudice di Pace di Rapallo rigettò l'opposizione. -2. Sul gravame proposto dagli attori, il Tribunale di Chiavari, in composizione monocratica, dichiarò la nullità dell'atto di appello, in quanto sottoscritto da praticante avvocato, ritenuto non abilitato alla sottoscrizione dell'atto di impugnazione. - Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per 3. cassazione IS GI ed IS DA, formulando tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Rapallo. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. CONSIDERATO IN DIRITTO Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa 1. 1 applicazione dell'art. 7 della legge n. 479 del 1999, per avere il Tribunale ritenuto che il praticante avvocato non fosse abilitato a proporre appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica avverso le sentenze del giudice di pace;
a dire del ricorrente, dovrebbe invece ammettersi il patrocinio del praticante avvocato nel giudizio di appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica avverso le sentenze del giudice di pace, poiché il detto art. 7 non distingue tra giudizio di primo grado e giudizio di appello. La censura non è fondata. 3 Ө Va premesso che il caso sottoposto al giudizio di questa Suprema Corte, essendo relativo ad una causa iniziata con ricorso depositato il 17.9.2009 e ad un atto di appello proposto 1'11.5.2010, è soggetto - ratione temporis – alla disciplina del tirocinio forense di cui all'art. 8 del R.D.L. 27 - novembre 1933 n. 1578 e successive modificazioni (e non alla nuova disciplina dello svolgimento del tirocinio di cui all'art. 41 della sopravvenuta legge 31 dicembre 2012 n. 247, che ha introdotto la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"). L'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni) prevede che il praticante avvocato, durante il periodo di pratica forense, possa esercitare un patrocinio limitato nell'attività professionale (solo dinanzi alle Preture del distretto della Corte di Appello nel quale è iscritto per la pratica) e nel tempo (dopo un anno di iscrizione nel registro e per non più di sei anni: art. 8 del R.D.L. n. 1578 del 1933;
art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, recante “Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale"), sottoposto ad una