Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/01/2018, n. 01654

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/01/2018, n. 01654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01654
Data del deposito : 23 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24916-2016 proposto da: SOCIETA' COOPERATIVA PARMENSE NI - CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE IN LIQUIDAZIONE, CON.C.AB. A R.L. - CONSORZIO COOPERATIVE D'ABITAZIONE IN L.C.A., in persona dei rispettivi Liquidatori pro tempore, PLANTA GLOBAL S.R.L. (già RENO società cooperativa edilizia), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

LARGO SARTI

4, presso lo studio dell'avvocato B C, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati D D F, G M e R F;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI NI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell'avvocato N L, rappresentato e difeso dall'avvocato F M F;
- controricorrente nonchè

contro

PLANTA GLOBAL ITALIA S.R.L.;
- intimata per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8936/2015 del TRIBUNALE di NI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. B B;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. L C, il quale conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Cooperative di Abitazione -CON.C.AB.- in liquidazione coatta amministrativa;
la srl PLANTA GLOBAL - già RENO società cooperativa edilizia - anche quale incorporante delle società ARNO soc coop edil;
S.CIRO soc coop edil;

IREC

812 soc coop edil;
Società Cooperativa PARMENSE NI - consorzio tra cooperative edilizie in liquidazione - già soc coop PARMENSE , consorzio tra Cooperative edilizie hanno agito innanzi al Tribunale di Napoli contro il comune di quella città per il risarcimento dei danni cagionati dall'affidamento nella legittimità di atti amministrativi concernenti la realizzazione di Ric. 2016 n. 24916 sez. SU - ud. 21-11-2017 -2- fabbricati di tipo economico popolare, oggetto di originaria convenzione con l'ente locale , più volte modificata, ed annullati in via di autotutela con delibera 3622/2007 dell'ente territoriale, impugnata innanzi al TAR ma da questo confermata in via definitiva. Il Comune di Napoli si è opposto all'accoglimento della domanda, eccependo pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, sia in considerazione della particolare materia oggetto della causa (edilizia residenziale pubblica) sia perché comunque sarebbe venuta in rilievo un'attività provvedimentale dell'ente pubblico. Intervenuta in causa la srl PLANTA GLOBAL ITALIA quale avente causa della CONSULCOOP e della COMPAGNIA NAZIONALE COSTRUZIONI - C.N.C. - ( stazioni appaltanti di parte dei lavori oggetto della originaria convenzione), le parti attualmente ricorrenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, negando il fondamento dell'eccezione sollevata dal Comune di Napoli;
quest'ultimo ha svolto controricorso;
la PLANTA GLOBAL ITALIA non ha svolto difese;
il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI DELLA DECISIONE §1 - Le parti ricorrenti ed il Procuratore Generale, che ne condivide gli approdi interpretativi, ritengono che possa invocarsi a disciplina della fattispecie quelli indirizzo di legittimità - Cass. Sez. Un. Ord nn. 6594-6596/2011 - a mente del quale in tema di riparto della giurisdizione, l'attrazione (ovvero la concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una f140.C.-t-eivett-, Ric. 2016 n. 24916 sez. SU - ud. 21-11-2017 -3- materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio. § 1.1 Ritengono le Sezioni Unite di prestare adesione a tale indirizzo interpretativo, il quale ha trovato ulteriore ed argomentata conferma nella più recenti pronunce di legittimità ( vedi ex multis : Cass. Sez. Un. 2 agosto 2017 n. 19170;
Cass. Sez. Un. 22 maggio 2017) nonché in Cass Sez. Un ord 4 settembre 2015 n. 17586, in cui è stato affermato che, nei casi in cui venga annullato (legittimamente) un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato, quest'ultimo, a seguito della nuova situazione determinatasi, denuncia la lesione ( non già di un interesse legittimo pretensivo bensì) di una situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell'integrità del suo patrimonio che, secondo le prospettive del caso concreto, emerge laddove si deduca di aver sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell'agire della P.A. concretatosi nell'illegittima emissione del provvedimento. §1.2 Tale ultima decisione ha altresì consentito di superare le perplessità che, in dottrina e nella giurisprudenza amministrativa, si erano manifestate all'indomani delle tre pronunce definitorie del 2011, atteso che ha specificato che "non basta dimostrare che si è stati beneficiari del provvedimento favorevole illegittimo per individuare la fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio di cui trattasi, ma, proprio perchè tale provvedimento rileva solo se ed in quanto causativo dell'affidamento, è necessario un quid pluris, di modo che viene in rilievo una fattispecie complessa in cui il dato dell'emissione del provvedimento illegittimo favorevole si configura solo come uno dei fatti costitutivi, integratori della fattispecie". § 2 - Va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale le parti vanno rimesse, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi