Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2023, n. 23941
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI LP EP nato il [...] a [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27/04/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Giuliana Lombardi in sostituzione dell'avvocato Angelo Raucci, che ha insistito nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha disposto la consegna di BI LP EP, alle competenti autorità dello Stato della Germania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 6 marzo 2023 dalla Procura Europea di Monaco di Baviera, per essere sottoposto a procedimento penale per i reati di evasione fiscale in associazione criminale integranti la fattispecie di frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari della Comunità Europea, ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995 di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, commessi in Germania dall'anno 2018 all'anno 2021, subordinando la consegna alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nello Stato membro di emissione. In particolare, BI è indagato perché, attraverso tre sue società inattive, con sede in Lettonia, Romania e Malta, avrebbe concorso nel reato del coindagato ER, amministratore delegato della società Fever Auto Gmbh con sede in Germania, relativo alla emissione e alla utilizzazione in Germania di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha, in particolare, escluso la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 18- bis, comma 1, lett. a) e b) I. 69/2005, fondate sul rilievo che il mandato di arresto europeo riguarda reati commessi in tutto o in parte in Italia e che nei confronti di BI è in corso procedimento penale in Italia per gli stessi fatti. Nella sentenza impugnata si sottolinea che nessuna delle società indicate nel mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti ha sede in Italia e che non sussiste la litispendenza, originata dalla instaurazione di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Torino nei confronti di BI per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (perché, nella qualità di titolare della impresa individuale BI LP EP, con sede in Portico di Caserta, al fine di consentire a coindagati, diversi da ER, l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e relative all'acquisto intracomunitario di veicoli). Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, BI non prestava il consenso alla consegna e non rinunciava al principio di specialità.
2.Avverso la sentenza, BI ricorre per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 18 bis), lett. a), prima parte, e lett. b) I. 69/2005. Il M.A.E. stesso ipotizza che "esiste il sospetto che gli indagati gestiscano una associazione per delinquere, un sistema di frode IVA, in collegamento con almeno due stati membri, vale a dire la Germania, l'Italia, la Romania e la Lettonia". Il predetto dato basterebbe, ex se, a ritenere sussistente il presupposto per il rifiuto facoltativo, relativamente a condotte commesse in tutto o in parte nel territorio italiano. Dalla ricostruzione fattuale, emerge una condotta, addebitabile a BI, di partecipazione concorsuale all'operato di ER, ipoteticamente tradottasi nella deliberata messa a disposizione da parte di BI di tre strutture societarie, di cui un'impresa individuale, in quanto rese destinatarie della attività di falsa fatturazione compiuta da ER, al fine di farle figurare quali soggetti acquirenti di autovetture in regime di esenzione fiscale. Emergeva, quindi, il sospetto che il preposto, in veste di complice e "membro di una banda", fosse stato coinvolto nella evasione IVA della Fever auto Gmbh, relativamente a 20 reati di frode con un danno pari a 1.054.428,05 euro. Su tale condotta delittuosa di natura concorsuale, la difesa evidenziava e comprovava documentalmente che, in capo a BI, per i medesimi fatti oggetto del mandato di arresto europeo, risultava già iscritto, presso la Procura della Repubblica di Torino, il procedimento penale n. 15963/2021, nel quale i fatti oggetto di contestazione risultano rivelatori di un medesimo e unitario disegno criminoso in capo agli indagati, inglobando la condotta del ricorrente - così come contestata nel mandato di arresto europeo - e la prosecuzione della stessa - così come contestata nel suddetto procedimento penale - all'interno del medesimo fatto di reato di frode fiscale, in ambito di commercializzazione degli autoveicoli. BI, in particolare, risulta indagato presso la Procura della Repubblica di Torino per il reato di cui all'ad 8 d.lgs. 74/20000, perché, al fine di consentire ai soggetti amministratori unici o di fatto della società UX.STYLE MOTOR S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Orbassano (Torino), l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni soggettivamente inesistenti relative all'acquisto intracomunitario di veicoli per gli anni dal 2018 al 2021. È esplicativa della unitarietà della condotta in capo a BI la circostanza che tra le auto oggetto delle fatture emesse dalla società tedesca il cui