Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2021, n. 16163

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2021, n. 16163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16163
Data del deposito : 9 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 22633-2014 proposto da: AZIENDA U.S.L. DI MODENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI PORTA PINCIANA

6, presso lo studio dell'avvocato A A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R S;

- ricorrente -

contro vìf - REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GRAZIOLI n.5, presso lo studio dell'avvocato R R V, che la rappresenta e difende;
- ANNOVI CLAUDIO, ARIGONI LIDIA ELENA, AVANZI EMMA, BABINI LUISA, BARONI ANTONELLA, BELLATO DANIELA, BOSCHETTI PAOLO, BRUNELLO STEFANO, CHERCHER LUCIA, CORNIA MARIA CRISTINA, DI CASTRI VINCENZO, DONDI PAOLA, DURANTE MARILENA, FLORINI MARIA CRISTINA, FRANCA ANNA, GAETANI LUCIANO, GALLI GABRIELLA, GATTI EMANUELA, GHELFI LORENA, LOMBARDI LUISA, MARTINELLI GIUSEPPE, MARZI NORA, MARZOLA RENZO, MELELLA PIERINA, MICELLA FRANCESCO, MORANDI MARIA ROSA, MORINI LORENZO, NERI ELISABETTA, PENUTI GIORGIO, PORRELLI MARINA, REBECCHI DANIELA, RUSSOMANNO MARIA GRAZIA, SESSA GABRIELLA, VALENTINI ANNA, VENTURELLI MARIA GLORIA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA COSSERIA N.

2, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall'avvocato FEDERICO GUALANDI;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/04/2014 R.G.N. 736/2009;
fr/ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato A A;
udito l'Avvocato CLAUDIA DE CURTIS per delega verbale Avvocato FEDERICO GUALANDI;
udito l'Avvocato A A per delega verbale Avvocato MARIA R R V. R. G. n. 22633/2014

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dall'Azienda U.S.L. di Modena (di seguito Ausl), avverso la sentenza del Tribunale di quest'ultima città con la quale era stata accolta la domanda di 35 dirigenti sanitari non medici-psicologi, finalizzata ad ottenere la corretta determinazione dell'ammontare del Fondo per le retribuzioni di risultato degli anni dal 1999 al 2001, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle conseguenti e rispettive differenze retributive. La Corte territoriale premetteva che, rispetto agli anni oggetto di causa, trovava applicazione l'art. 52 del CCNL del 2000, che tuttavia rinviava al disposto dell'art. 61 del CCNL del 1996, sicché la soluzione dipendeva dalla interpretazione di quest'ultima norma. A questo proposito rimarcava come, in forza di tale previsione, i Fondi dovessero essere determinati secondo quanto previsto dal d.p.r. 384 del 1990, con l'unica decurtazione espressamente richiamata del 30 % di cui alla L. 537/1993, senza che fosse fatta menzione delle ulteriori norme sul risparmio di spesa di cui alla L. 407/1990, la cui attuazione era stata demandata alle regioni e province autonome, sicché doveva concludersi che il mancato richiamo alle predette limitazioni di spesa superasse il rinvio ai meccanismi di determinazione dei Fondi sulla base della contrattazione regionale e fosse dunque ostativo alla considerazione delle deliberazioni regionali stesse;
contrattazione la cui rilevanza era stata esclusa anche dal Consiglio di Stato, per effetto stesso delle previsioni del d.p.r. 384/1990, La Corte territoriale riteneva altresì infondata la contestazione mossa rispetto al fatto che fosse stata disposta una c.t.u., con finalità anche acquisitive, presso la Ausl, dei documenti necessari alla ricostruzione contabile del dovuto. In proposito, venivano rilevato come i ricorrenti avessero, fin dal ricorso introduttivo, avanzato richiesta di esibizione della documentazione in possesso del datore di lavoro relativa alla determinazione dei Fondi e delle quote spettanti pro capite, mentre non R. G. n. 22633/2014 potevano ritenersi operare i limiti (consenso di entrambe le parti) che l'art. 198 c.p.c. prevedeva a tutela della riservatezza dell'impresa, mal richiamati allorquando si tratti di acquisire dati afferenti ai rapporti di lavoro degli interessati, senza contare che la mancata prestazione delle dovuta collaborazione da parte del datore di lavoro, che di quei dati era in possesso, non poteva ridondare poi a suo vantaggio.

6. L'Azienda U.S.L. di Modena ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui i dirigenti sanitari hanno resistito con controricorso. Nonostante in primo grado fosse stato dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, interveniva in giudizio anche la Regione Emilia Romagna, ad adiuvandum delle difese della Ausl. La causa, già fissata per la trattazione in Camera di Consiglio, in vista della quale tutte parti hanno depositato memoria illustrativa, è stata in quella sede rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza, per la quale i controricorrenti e la Regione hanno depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la Ausl ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 c.p.c. — la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 45, co. 17, d. Igs. 80/1998 (ora art. 69, co. 7, d. Igs. 165/2001) ed erronea interpretazione delle norme poste a disciplina della questione oggetto di causa, di cui in via principale l'articolo 61

CCNL

5.12.1996 Area della dirigenza sanitaria, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, richiamato dall'art. 52

CCNL

8.6.2000. La ricorrente assume in particolare che le delibere adottate dalla Regione e dalla stessa Ausl per la determinazione del Fondo non costituivano atti di gestione del rapporto di lavoro ma erano espressione, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato con sentenza 4 marzo 2013 n.R. G. n. 22633/2014 1274, di potestà autoritativa sicché, in mancanza di impugnazione, esse erano divenute definitive. Con il secondo motivo la ricorrente afferma la violazione e\o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 61 del

CCCNL

5.12.1996, richiamato dall'art. 52

CCNL

8.6.2000 e relativi atti, provvedimenti ed accordi aziendali applicativi. Essa sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di far leva sulla salvaguardia delle "quote storiche" di cui all'art. 61 cit., mentre, per la determinazione dei Fondi, dovevano considerarsi i provvedimenti che la legge n. 407/1990, articolo 5, aveva demandato alle Regioni. Normativa cui l'Emilia Romagna aveva dato seguito attraverso deliberazione di recepimento, nel 1991, di accordo quadro regionale, poi posti a base delle determinazioni delle singole Asl e delle relative contrattazioni aziendali;
così come poi era avvenuto negli anni 1992 e 1993, con rispetto del vincolo rispetto alle somme stanziate nel 1991, infine ridotte al 70 % dalla normativa statale (L. 537/1993) per gli anni 1994 e 1995, nell'ambito dei quali -ta Regione si era tuttavia resa garante in proprio del pagamento di un 10 % in più, di cui poi non doveva tenersi conto per i Fondi del 1997 e 1998, in quanto da calcolare nelle somme effettivamente iscritte a bilancio per il 1993, come decurtate dalla L., 537 cit. Così come poi le successive delibere Ausl di determinazione dei Fondi per gli anni dal 1996 al 2001 avevano operato sulla base di analoghi criteri e di contrattazione aziendale, senza alcun riferimento ulteriore a criteri relativi a Fondi "storici" o "virtuali" Il terzo motivo denuncia, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 47, co. 4, d. Igs. 165/2001, dell'accordo di interpretazione autentica sull'art. 61, co. 2 lett. a) del CCNL, nonché dello stesso art. 61, co. 2, lett. a) per come richiamato dall'art. 52 del
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