Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2018, n. 08154

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2018, n. 08154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08154
Data del deposito : 20 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973 avverso l'ordinanza del 07/09/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere M V;
t s nti • • • et-P_G_R-0-BE-R-TO OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con ordinanza emessa il 7 settembre 2017 in sede di rinvio conseguente a Cass. 22 novembre 2016, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la domanda (presentata con ricorso depositato il 18 aprile 2014) del condannato R A per il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena dell'ergastolo per motivi di salute;
che per la cassazione di tale ordinanza A ha presentato ricorso (atto da tale persona sottoscritto e presentato il 21 settembre 2017);
che contro le ordinanze emesse dal tribunale di sorveglianza in materia di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute è ammesso ricorso per cassazione e il procedimento avanti la corte si svolge secondo le forme relative al procedimento camerale (artt. 70 ord. pen., 678, 666, comma 6, cod. proc. pen.);
che, in primo luogo, si osserva che: il ricorso non contiene alcun motivo di impugnazione;
dopo la consegna di tale atto al direttore della casa di reclusione di Parma non sono stati presentati motivi di critica alla decisione impugnata;
che pertanto il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 581, comma 1 lett. c), 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.;
che, inoltre, il 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 che, con l'art. 1, commi 54 e 63 ha modificato, rispettivamente, il comma 1 dell'art.571 cod. proc. pen. ed il comma 1 del successivo art. 613;
che il novellato art. 571, comma 1, è del seguente tenore: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.» che per effetto della menzionata modifica questo è il testo dell'art. 613, comma 1: «L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori»;
che, pertanto, a partire dal 3 agosto 2017: il ricorso per la cassazione di qualunque tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) di giudice di merito, emesso quanto meno dopo tale data, per il quale la legge processuale prevede tale mezzo di impugnazione, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione munito di procura conferita dalla parte che del provvedimento chiede l'annullamento;
non è ammesso che il ricorso sia dalla parte stessa personalmente sottoscritto;
che in questo senso è la costante giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito delle citate modificazioni di disciplina legale relativa al giudizio di cassazione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 53330 del 4 ottobre 2017, Villa , non massimata;
Cass. Sez. 6, n. 42062 del 13 settembre 2017, Lissandrello, Rv. 271333);
che il ricorso da A presentato per la cassazione della sopra indicata ordinanza è dunque inammissibile perché: da tale persona sottoscritto;
privo di motivi di impugnazione;
che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro duemila, da versare alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
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