Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2019, n. 28521
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AU US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/04/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale, STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa conversione dell'appello in ricorso in cassazione e, convertito l'appello in ricorso in cassazione, dichiararlo inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/4/2018, la Corte d'appello di Palermo ha dichia- rato l'inammissibilità dell'appello proposto da UD GI GN, il quale era stato condannato alla pena di C 1.000 di ammenda per il reato ex art. 4 Legge n. 110 del 1975, ed ha ordinato l'esecuzione della sentenza. La pronuncia di inammissibilità si è basata sulla disposizione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. che sancisce l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'GN, avv. Stefano Pellegrino, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello, bensì avrebbe dovuto convertirlo in ricorso per cassazione, e trasmettere gli atti al giudice competente per detta impugnazione. Il ricorrente deduce poi l'erronea applicazione della legge penale, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che risulta privo di motivazione nella sentenza del giudice di primo grado.
3. Il Procuratore generale, dott. Stefano Tocci, ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello avverso detta sentenza quale ricorso, dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso - pur fondato nel primo motivo, riguardante il tema lato sensu rescindente - è inammissibile quanto ai motivi proposti erroneamente al giudice di appello.
1.1 La disposizione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. esprime il principio del cosiddetto favor impugnationis, stabilendo che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta;
il primo corollario è che se l'impugnazione è proposta a un giudice