Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 24647
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVAROTTA FRANCESCO nato a PALERMO il 23/01/1955 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M C;lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 gennaio 2022, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da F F avverso la decisione del Tribunale di Palermo del 19 dicembre 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato di energia elettrica. Il fatto veniva accertato in data 9.12.2014 dai tecnici dell'Enel Distribuzione s.p.a. congiuntamente ai militari della Stazione dei Carabinieri di San Martino delle Scale che, recatisi presso l'abitazione del prevenuto per eseguire una verifica sull'utenza a lui intestata, constatavano la presenza di un magnete posto sulla parte superiore del contatore che ne alterava il funzionamento impedendo la registrazione dei consumi. Il Tribunale aveva fondato l'affermazione di colpevolezza del F sulla intestazione formale della fornitura nonché sulla circostanza che lo stesso, presente al momento della verifica, aveva sottoscritto il relativo verbale. 2. Avverso la sentenza pronunciata in grado d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso. Con il primo, ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della sentenza in relazione agli artt. 581, lett. d) e 591 comma 1, lett. c) e comma 2 cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello nell'incipit della motivazione dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione salvo poi confrontarsi con i motivi posti a sostegno della medesima per disattenderli, compiendo quindi un'operazione che contrasta con l'iniziale premessa, e considerato che, ritenendo l'impugnazione infondata, avrebbe dovuto esaminare anche i motivi nuovi e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria. Con il secondo motivo ex art. 606 lett. d) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 603 e 585 comma 4 cod.proc.pen. deduce che la Corte d'appello, nel disattendere i motivi proposti, non ha esaminato l'ipotesi in cui l'imputato poteva essere beneficiario inconsapevole di un allaccio abusivo, prospettazione difensiva che la difesa aveva avanzato nei motivi nuovi in modo analitico e specifico con una correlata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tesa ad un'acquisizione di documenti.
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