Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 46554
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di IANNONI SEBASTIANINI FEDERICO nato a ROMA il 20/12/1973 avverso la ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. S V, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 28 marzo 2022 il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame presentata da F I S e B T, annullava il decreto il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, della somma di 2.333.840 euro quale profitto del reato di autoriciclaggio in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendone l'annullamento per violazione della legge processuale. Il Tribunale del riesame, riconosciuta la sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio, ha sostenuto che il profitto del reato, suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., sarebbe stato erroneamente quantificato, perché si è fatto "coincidere il profitto del delitto di autoriciclaggio con quello del reato presupposto di bancarotta per distrazione". Così opinando, però, il Collegio si è discostato dal principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, applicabile nel caso di specie, secondo il quale, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto. La quantificazione dell'oggetto del sequestro in C 2.333.840, pertanto, è stata corretta, rappresentando tale importo il profitto delle reiterate condotte di autoriciclaggio, trattandosi del valore dell'azienda oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. S V, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 28 marzo 2022 il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame presentata da F I S e B T, annullava il decreto il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, della somma di 2.333.840 euro quale profitto del reato di autoriciclaggio in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendone l'annullamento per violazione della legge processuale. Il Tribunale del riesame, riconosciuta la sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio, ha sostenuto che il profitto del reato, suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., sarebbe stato erroneamente quantificato, perché si è fatto "coincidere il profitto del delitto di autoriciclaggio con quello del reato presupposto di bancarotta per distrazione". Così opinando, però, il Collegio si è discostato dal principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, applicabile nel caso di specie, secondo il quale, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto. La quantificazione dell'oggetto del sequestro in C 2.333.840, pertanto, è stata corretta, rappresentando tale importo il profitto delle reiterate condotte di autoriciclaggio, trattandosi del valore dell'azienda oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi