Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/07/2018, n. 19500

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 23/07/2018, n. 19500
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19500
Data del deposito : 23 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14622-2014 proposto da: B G (C.F. BRTGLI27C13A859P), rapp. e dif., in virtù di procura speciale del 19.3.2014, autenticata in pari data dal Consolato di Italia in Cape Town, dall'Avv. GIORGIO POLVERINO, unitamente al quale è dom.to ex lege presso la Cancelleria;

- ricorrente -

contro

P R (C.F. PLMRFL29A09H907Y), rapp. e dif.„ in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti MICHELE TAGLIAFERRI e PASQUALE EOSITO, unitamente ai quali è è dom.to ex lege presso la Cancelleria;;
- con troricorrente - nonchè

contro

BUSSENTO HOLIDAYS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., (C.F: 93011340655), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dal'Avv. GIOVANNI PASCALE, unitamente al quale è dom.ta ex lege presso la Cancelleria;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 144/2014 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. G A C;
Osservato che G B convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Sala Consilina, sez. distaccata di Sapri, RELE PALUMBO e la BUSSENTO HOLIDAYS S.R.L., in persona del legale rappresentante p. t. (breviter, BUSSENTO), anzitutto rivendicando nei confronti di tale società la comproprietà di un fondo sito in Sapri e, quindi, chiedendo accertarsi la conseguente nullità del contratto concluso tra il PALUMBO e la BUSSENTO, avente ad oggetto la compravendita, in favore della seconda, della proprietà esclusiva di detta consistenza immobiliare;
che nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Sala Consilina, con sentenza 80/2009, rigettò le domande attoree, per difetto di prova, ad opera del BERTRAND, dell'invocato diritto di comproprietà;
che G B impugnò tale decisione innanzi alla Corte di Appelo di Salerno la quale, tuttavia, confermò l'impugnata sentenza giacché, difettando la prova della titolarità del diritto di comproprietà dell'originario attore sui beni oggetto di controversia (per avere il BERTRAND prodotto in giudizio solo l'atto di acquisto, a titolo derivativo, dai propri danti causa e non essere, invece, risalito ad un titolo originario, né avere Ric. 2014 n. 14622 sez. 52 - ud. 19-04-2018 -2- provato l'avvenuta usucapione, in proprio favore, dell'invocato diritto), non poteva che discenderne il rigetto, non solo della domanda di rivendica, ma anche di quella - logicamente dipendente dalla prima - volta alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita concluso tra il PALUMBO e la BUSSENTO;
Rilevato che avverso tale decisione G B ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si sono costituiti ed hanno resistito con controricorso, ciascuno illustrato da memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. CiV., RELE PALUMBO e la BUSSENTO;
che con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1158 ss. cod. civ. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale ritenuto che incombesse su esso attore in rivendica l'onere della probatio diabolica dell'invocato diritto laddove, al contrario, lo stesso deve ritenersi attenuato, avendo il PALUMBO eccepito, in via riconvenzionale, l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sulla consistenza immobiliare in questione;
che il motivo è infondato;
che, infatti, l'attenuazione del rigore probatorio auspicata da parte ricorrente alle pp.

5-8 del ricorso (per cui, in sostanza, esso attore avrebbe potuto limitarsi a fornire la prova di un valido titolo d'acquisto antecedente all'inizio del possesso del convenuto, nonché la mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte di quest'ultimo), è destinata ad operare solo ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un proprio possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), poiché in tal caso il thema disputandum attiene Ric. 2014 n. 14622 sez. 52 - ud. 19-04-2018 -3- (y all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (Cass., Sez. 2, 22.4.2016, n. 8215, Rv. 639670-01). Sennonché ciò non risulta essere avvenuto nella specie, considerato che: a) il titolo di acquisto della BUSSENTO è successivo (marzo 2000 - cfr. motivazione dell'impugnata decisione, p. 6) rispetto a quelli (atti ai rogiti del Notaio BERARDI del 1965, 1967 e 1971 - cfr. motivazione p. 6) sottesi dal BERTRAND alla propria domanda ex art. 948 cod. civ.;
b) l'esistenza di un quarantennale possesso ad usucapionem sulla consistenza immobiliare oggetto di causa è stata eccepita non già dalla BUSSENTO (convenuta rispetto all'azione di rivendica - cfr. motivazione, p. 3, cpv.) ma dal PALUMBO, evocato in giudizio quale legittimato passivo della (diversa) domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita intercorso con la predetta società;
c) non risulta dalla gravata decisione che la BUSSENTO abbia azionato l'istituto disciplinato dall'art. 1146 cod. civ., così facendo fare valere, nei confronti del BERTRAND, l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà sul bene in questione né, in ogni caso, che l'abbia fatto con decorrenza successiva all'acquisto a titolo derivativo da parte dell'originario attore;
che, dunque, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto gravante sul BERTRAND, rispetto all'azione ex art. 948 cod. civ. esperita nei confronti della BUSSENTO, l'onere della probatio diabolica dell'invocato diritto di comproprietà;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta, al contempo, la violazione degli artt. 2697, 1143 e 1159 cod. civ. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) e l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione fra le parti (in relazione all'art. 360, comma 1, n. Ric. 2014 n. 14622 sez. 52 - ud. 19-04-2018 -4- 5, cod. proc. civ.), per non avere la Corte salernitana ritenuto comunque provato un possesso utile ai fini dell'usucapione, da parte del BERTRAND, sul fondo in questione, manifestatosi anche solo animo;
che con il terzo motivo parte ricorrente si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione fra le parti (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), relativamente all'avvenuto riconoscimento, in capo al PALUMBO, di un possesso atto a paralizzare la domanda attorea, nonostante l'inidoneità, a tal fine, degli elementi valutati dalla Corte distrettuale nonché, in ogni caso, la mancata specificazione della durata di tale presunto possesso;
che i motivi - da esaminare congiuntamente, per l'identità delle questioni dagli stessi affrontate - sono inammissibili;
che la Corte distrettuale ha, invero, ampiamente motivato circa le ragioni che portano ad escludere la configurabilità di un possesso ad usucapionem in capo al BERTRAND successivamente all'acquisto, da parte dello stesso, delle quote di comproprietà di cui si è detto (cfr. motivazione p. 7, cpv.): in particolare, i giudici di merito hanno dapprima individuato, nel comportamento del PALUMBO, anteriore e successivo all'acquisto del BERTRAND e, comunque, ultraventennale rispetto alla data (marzo 2000) della compravendita conclusa con la BUSSENTO, una pluralità di atti di godimento e sfruttamento in via esclusiva del fondo in questione (concessione in fitto a terzi per il pascolo, lavori di taglio del bosco, lavori di pulizia e manutenzione, chiusura con cancelli e parziale recinzione), tali da escludere, complessivamente valutati e stante l'inerzia del titolare apparente, l'esercizio, ad opera, di costui di un possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato;
hanno Ric. 2014 n. 14622 sez. 52 - ud. 19-04-2018 -5- quindi, ritenuto comunque irrilevante, sia sotto il profilo temporale che contenutistico, la documentazione edilizia depositata dalla difesa dell'allora appellante;
che, quanto al primo profilo innanzi esposto, premesso che il esso non si confronta con la ratio decidendi dell'impugnata decisione - avendo la Corte territoriale indugiato sugli atti di godimento compiuti dal PALUMBO non già per dichiararlo proprietario del fondo in questione, a seguito di acquisto fattone per usucapione ma, al contrario, per escludere che tale titolo potesse essere utilmente sotteso dal BERTRAND alla propria domanda di rivendica - osserva in ogni caso il Collegio come l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire non è utilmente scrutinabile, in sede di legittimità, ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici (Cass., Sez. 6-2, 10.1.2017, n. 356, Rv. 642317- 01). Peraltro, le questioni concernenti l'esistenza di un possesso manifestato solo animo dal BERTRAND, così come l'avvenuta usucapione decennale (la cui deduzione non è ricompresa in quella concernente l'usucapione ordinaria. Cass., Sez. 2, 9.11.2012, n. 19517, Rv. 624171-01) appaiono del tutto nuove e non oggetto di specifico motivo di appello (d'altra parte, in ordine alla prima questione è lo stesso ricorrente a riconoscere che essa fu posta solamente nella memoria di replica in appello - cfr. ricorso, pp. 10, ult. rigo e 11);
che, per quanto invece concerne la portata della documentazione amministrativa, va anzitutto osservato che il motivo difetta di specificità (cfr. art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non essendo stato trascritto il contenuto della concessione edilizia del 5.8.1967: sicché il collegio non può Ric. 2014 n. 14622 sez. 52 - ud. 19-04-2018 -6- (i/L valutarne l'oggetto, né se essa effettivamente riguardasse solo parte del fondo o la sua interezza né, ancora, se la stessa, diversamente da quanto esposto nella gravata decisione, abbia prodotto i propri effetti fino al 1977 anziché fino al 1972. Il motivo è, poi, in ogni caso infondato giacché "la licenza (o concessione) edilizia ha il limitato fine di rimuovere un ostacolo pubblicistico alla libera esplicazione del diritto di edificare, ma non trasforma l'attività edificatoria del privato in attività di interesse generale... Pertanto il rilascio della licenza edilizia non comporta la presunzione del diritto di proprietà del richiedente sul suolo da edificare ne' può comprimere i diritti soggettivi dei terzi, ne' può influire sulle controversie tra i privati concernenti il detto diritto di proprietà" (Cass., Sez. 2, 3.4.1998, n. 3428, Rv. 514168-01, in motivazione);
che, in conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti;
che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, si dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
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