Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/11/2022, n. 33925

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/11/2022, n. 33925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33925
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16441/2020R.G. proposto da B B, elettivamente domiciliat o in Roma, v ia di Ripetta n, 141, presso lo studio dell’Avv. R A, rappresentato e difeso dall’Avv. G G –ricorrenti –

contro

C M, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. A G –controricorrente – Avverso la sentenza n. 255/2020della CORTE DI APPELLO DIVENEZIA, depositata il giorno 28 gennaio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 11 ottobre 2022dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 16441/2020 Cons. est. R R

FATTI DI CAUSA

1.Il giorno 31 luglio 2012 B B e M C sottoscrissero innanzi l’Organismo di mediazione forense presso il Tribunale di Bassano del Grappa un accordo, rubricato «divisione di un immobile in comproprietà ed altresì divisione di beni mobili (nella fattispecie mobili di antiquariato)», nel quale, oltre all’obbligo di stipulare contratto definitivo di compravendita dell’immobile, era contenuta, circa i beni mobili, la seguente pattuizione: «in riferimento alla divisione dei beni mobili di cui all’allegato elenco le parti dichiarano di aver già concordato la divisione con le modalità in esso concordate».

2. In forza di detto accordo, omologato ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 dal Tribunale di Bassano del Grappa, B B intimò a M C precetto per la consegna di beni mobili.

3. L’intimata reagì proponendo opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., assumendo l’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e l’impignorabilità di alcuni beni.

4. L’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito.

5. Avverso la decisione resa in appello in epigrafe indicata ricorre per cassazione B B, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, M C.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 277 e 480 cod. proc. civ., dell’art. 1372 cod. civ. e dell’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame difatto decisivo per il giudizio,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, il verbale di mediazione (di cui «il precetto era figlio»), sottoscritto dalle parti e corredato dell’elenco dei beni da r.g. n. 16441/2020 Cons. est. R R dividere, ha efficacia di titolo esecutivo, per effetto della disposta omologa, in alcun modo giudizialmente contestata, con l’effetto di rendere «inoppugnabile» il titolo esecutivo ed incontestabile il precetto.

1.1. La censura non può trovare accoglimento. Per scolastica nozione, costituisce titolo esecutivo il provvedimento o l’atto incluso nel catalogo, tassativo e tipico, contemplato dall’art.474 cod. proc. civ. e da altre specifiche disposizioni di legge (c.d. extravagantes) che incorpori un diritto certo, liquido ed esigibile. Non (soltanto) dunque la veste formale del documento, ma (anche e soprattutto) il contenuto dello stesso, in quanto rappresentativo di una pretesa creditoria munita delle predette caratteristiche, rileva ai fini dell’idoneità esecutiva: in specie, per la qualificazione come titolo esecutivo ed in ossequio al principio di autosufficienza, il documento deve imprescindibilmente individuare -in maniera esatta e compiuta e tale da escludere la necessità di ulteriori attività di accertamento cognitivo - il comando da attuare, l’obbligo da realizzare o il bene giuridico da conseguire in via coattiva.

1.2. Nella vicenda, la gravata sentenza ha escluso la natura di titolo esecutivo dell’accordo posto a base dell’opposto precetto. Così testualmente argomenta la Corte lagunare: «nel verbale di mediazione [..] con riguardo ai mobili, si dà atto solo di quali sono i beni mobili oggetto della divisione e del fatto che le parti hanno già raggiunto un accordo sulla loro divisione. Nel testo del verbale di conciliazione non vi è il contenuto di questo accordo divisionale riferito ai mobili: non è detto a quale tra i due litiganti siano stati assegnati i mobili in elenco, né in tale elenco sono indicati[…] i termini dell’accordo perla divisione dei beni […] L’unico punto sul quale il verbale 31.7.12 dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo, quanto ai mobili, è il fatto che i mobili da dividersi sono quelli in elenco: ciò, evidentemente, r.g. n. 16441/2020 Cons. est. R R non significa che l’appellante possa fondare sul verbale di mediazione la pretesa di ricevere tutti o parte dei beni compresi nell’elenco». Con tale argomentazione, il giudice dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., nello svolgere attività di interpretazione del documento assunto come titolo esecutivo, ha -con apprezzamento tipicamente di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente, come nella specie,da vizi logici o giuridici - ritenuto che il verbale di mediazione non individuasse un obbligo di restituzione dei beni mobili, esattamente e compiutamente determinato nell’an e nell’oggetto della prestazione, sicché (e per logica consequenzialità) ha negato la forzosa azionabilità della pretesa fatta valere con il precetto opposto.
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