Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2018, n. 11181

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2018, n. 11181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11181
Data del deposito : 9 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14279-2016 proposto da: V B, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M D R;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;
- con troricorrente - nonchè

contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER LA CALABRIA, G V, TUCCI ORESTE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 124/2016 depositata il 31/3/2016 ed avverso il decreto n. 3/2013 depositato il 29/05/2013, il provvedimento depositato il 31/10/2013 ed i decreti nn. 9/2015 depositato il 13/2/15 ed il n. 25/2015 depositato il 17/6/15 tutti della CORTE DEI CONTI - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.115/2012, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Procura erariale (che rigettava con riguardo alle dedotte responsabilità di altri soggetti), condannava B V, che aveva svolto le funzioni di Sindaco del Comune di Mandatoriccio (Cs) dal luglio 1980 al 1987, al pagamento in favore del Comune stesso di C 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione come ivi determinati, a titolo di risarcimento del danno erariale a lui ascritto Ric. 2016 n. 14279 sez. SU - ud. 27-03-2018 -2- per il mancato perfezionamento nel termine di legge della procedura di esproprio di alcune aree di proprietà privata destinate ad opere di urbanizzazione per insediamenti produttivi, oggetto di occupazione temporanea nel maggio 1980 e quindi irreversibilmente trasformate, con la conseguente soccombenza del Comune nel giudizio civile risarcitorio instaurato dalla proprietaria, conclusosi con sentenza della Corte di appello di Catanzaro ed il successivo pagamento in via transattiva da parte della Amministrazione in favore della attrice. Il danno, determinato in adesione alle allegazioni della Procura in misura (C 584.498,84) pari alla differenza tra quanto pagato a titolo di interessi rivalutazione e spese di giudizio e quanto comunque dovuto alla proprietaria, veniva ridotto dalla sentenza, ai sensi dell'art.52 R.D.n.1214/1934, ad C 15.000 in considerazione della incidenza avuta dalla lunga durata del giudizio civile sulla entità degli interessi e rivalutazione corrisposti alla proprietaria dal Comune. Proponeva appello la Procura regionale, dolendosi -per quanto qui rileva- della riduzione del risarcimento disposta dal giudice di prime cure. Il Villella, a sua volta, proponeva appello incidentale insistendo nel rigetto, per più ragioni, della domanda nei suoi confronti con accertamento della assenza di sua responsabilità. Depositava inoltre una prima istanza di definizione agevolata del giudizio ai sensi della legge n.266/2005, che veniva rigettata dalla Corte, seguita da altre due istanze -parimenti rigettate- ed infine da una quarta, dichiarata inammissibile per carenza di nuovi elementi. Quindi, con sentenza n.124/2016 depositata il 31.03.2016 la Terza Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti definiva il giudizio rigettando l'appello incidentale del Villella e, in accoglimento dell'appello principale, condannando il medesimo al pagamento della somma di C 30.000,00 oltre accessori. Avverso tale sentenza, B V ha proposto ricorso per cassazione per due motivi di giurisdizione, cui resiste con Ric. 2016 n. 14279 sez. SU - ud. 27-03-2018 -3- controricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
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