Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2019, n. 28295
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Testo completo
te SENTENZA sul ricorso 13829-2014 proposto da: - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e 2019 difeso dagli avvocati ANTONIETTA CRETTI,
VNCENZO
2787 TRIOLO e VNCENZO STUMPO;
- ricorrente -
contro
A P, elettivamente domiciliato in ROMA, VA
GIUSEPPE FERRARI
2, presso lo studio dell'avvocato G A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 745/2013 della CRTE D'APPELLO di ANCNA, depositata il 26/11/2013, R. G. N. 759/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2019 dal Consigliere Dott. P G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato VNCENZO STUMPO;
udito l'Avvocato G A. • Rg n. 13829/2014 Udienza de117.9.2019
FATTI DI CAUSA
1. P A era stato dipendente a tempo determinato della società Terre Picene S.p.A. dal 20 settembre 2002 al 30 novembre 2005. Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 23 aprile 2010 dichiarava la nullità della clausola di apposizione del termine, la conversione a tempo indeterminato del rapporto fino dal 20 settembre 2002 e la conseguente prosecuzione senza soluzione di continuità del medesimo rapporto di lavoro con inquadramento nel V livello del CCNL del commercio, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni a far data dal 10 giugno 2006 (data della costituzione in mora).
2. In data 30 giugno 2010 l'Amadio stipulava una transazione con la società già datrice di lavoro nella quale, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in pari data, la società si impegnava a regolarizzare la sua posizione previdenziale ed a pagare la somma di C 45.000,00 a definizione della controversia.
3. L'Inps a seguito dell'avvenuta regolarizzazione contributiva per l'intero periodo lavorativo, con comunicazione dell'8 ottobre 2010 contestava la natura indebita della somma di C 16.511,21 percepita titolo di indennità di disoccupazione nel periodo dal 1.1.2005 al 1.1.2009 e ne chiedeva la restituzione.
4. P A adiva il Tribunale di Ascoli Piceno al fine di ottenere l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria dell'Inps.
5. La Corte d' appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso dell'Amadio, ritenendo dovuto il trattamento di disoccupazione.
6. La Corte argomentava che nel periodo di riferimento l'Amadio non era mai stato reintegrato nel posto di lavoro e neppure aveva ricevuto spettanze retributive, ricevendo soltanto l'importo stabilito P G, estensore Rg n. 13829/2014 Udienza del 17.9.2019 in transazione a titolo di danno non patrimoniale, sicché sussistevano i requisiti per la richiesta disoccupazione.
7. Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui P A ha resistito con controricorso.
8. L'Inps ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. La difesa del controricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per cassazione per carenza della procura speciale nella copia notificata, essendo quella ivi apposta a margine priva della sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto e per autentica del difensore. 10. L'eccezione non è fondata. L'orientamento di legittimità può dirsi in proposito ormai consolidato nel senso che: "qualora l'originale del ricorso per cassazione o del controricorso (contenente, eventualmente, anche il ricorso incidentale) rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di detta firma e della menzionata autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purché la copia stessa contenga elementi - come l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente - idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale" (v. da ultimo Cass. n. 1981 del 26/01/2018 e precedenti conformi ivi richiamati). 11. Nel
VNCENZO
2787 TRIOLO e VNCENZO STUMPO;
- ricorrente -
contro
A P, elettivamente domiciliato in ROMA, VA
GIUSEPPE FERRARI
2, presso lo studio dell'avvocato G A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 745/2013 della CRTE D'APPELLO di ANCNA, depositata il 26/11/2013, R. G. N. 759/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2019 dal Consigliere Dott. P G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato VNCENZO STUMPO;
udito l'Avvocato G A. • Rg n. 13829/2014 Udienza de117.9.2019
FATTI DI CAUSA
1. P A era stato dipendente a tempo determinato della società Terre Picene S.p.A. dal 20 settembre 2002 al 30 novembre 2005. Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 23 aprile 2010 dichiarava la nullità della clausola di apposizione del termine, la conversione a tempo indeterminato del rapporto fino dal 20 settembre 2002 e la conseguente prosecuzione senza soluzione di continuità del medesimo rapporto di lavoro con inquadramento nel V livello del CCNL del commercio, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni a far data dal 10 giugno 2006 (data della costituzione in mora).
2. In data 30 giugno 2010 l'Amadio stipulava una transazione con la società già datrice di lavoro nella quale, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in pari data, la società si impegnava a regolarizzare la sua posizione previdenziale ed a pagare la somma di C 45.000,00 a definizione della controversia.
3. L'Inps a seguito dell'avvenuta regolarizzazione contributiva per l'intero periodo lavorativo, con comunicazione dell'8 ottobre 2010 contestava la natura indebita della somma di C 16.511,21 percepita titolo di indennità di disoccupazione nel periodo dal 1.1.2005 al 1.1.2009 e ne chiedeva la restituzione.
4. P A adiva il Tribunale di Ascoli Piceno al fine di ottenere l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria dell'Inps.
5. La Corte d' appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso dell'Amadio, ritenendo dovuto il trattamento di disoccupazione.
6. La Corte argomentava che nel periodo di riferimento l'Amadio non era mai stato reintegrato nel posto di lavoro e neppure aveva ricevuto spettanze retributive, ricevendo soltanto l'importo stabilito P G, estensore Rg n. 13829/2014 Udienza del 17.9.2019 in transazione a titolo di danno non patrimoniale, sicché sussistevano i requisiti per la richiesta disoccupazione.
7. Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui P A ha resistito con controricorso.
8. L'Inps ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. La difesa del controricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per cassazione per carenza della procura speciale nella copia notificata, essendo quella ivi apposta a margine priva della sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto e per autentica del difensore. 10. L'eccezione non è fondata. L'orientamento di legittimità può dirsi in proposito ormai consolidato nel senso che: "qualora l'originale del ricorso per cassazione o del controricorso (contenente, eventualmente, anche il ricorso incidentale) rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di detta firma e della menzionata autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purché la copia stessa contenga elementi - come l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente - idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale" (v. da ultimo Cass. n. 1981 del 26/01/2018 e precedenti conformi ivi richiamati). 11. Nel
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