Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2019, n. 01276
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1-2016 proposto da: R I RMLSLL65C48D969A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POMPEO TROGO
21, presso lo studio dell'avvocato S C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S R giusta procura a margine del ricorso;
2018
- ricorrente -
2396
contro
M M, R A, considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dallavvocato F B giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 658/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. D S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F T che ha concluso per l'infondatezza del l° motivo, accoglimento del 2° motivo, inammissibilità o comunque infondato il 3° motivo;
udito l'Avvocato S C;
udito l'Avvocato F B;
FATTI DI CAUSA
A R e M M, acquirenti di un immobile oggetto di procedura esecutiva, agirono in giudizio nei confronti di G A, I R e A B -in qualità, i primi due, di nudi proprietari e, la terza, di usufruttuaria dell'immobile loro trasferito con decreto del 13.7.2004- per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivati dal mancato rilascio nel termine previsto, consistiti -in particolare- nella penale per ritardata consegna che essi avevano dovuto pagare a tale G A A, cui avevano rivenduto il bene in data 4.4.2005. Il Tribunale rigettò la domanda (per difetto di legittimazione passiva) nei confronti dell'A e della R, mentre l'accolse nei confronti della Buttiglieri, condannandola al pagamento di 12.000.00 euro (pari alla penale di 30,00 euro giornalieri dal 5.10.2005 fino alla data del rilascio). In parziale accoglimento dell'appello principale degli attori, la Corte di Appello, ha affermato la responsabilità anche a carico dell'A e di I R, condannandoli, in solido con la Buttiglieri, al pagamento della somma di 12.400,00 (con incremento di 400,00 euro rispetto alla pronuncia di primo grado, per tener conto di una ulteriore somma versata alla Gaibor). Ha proposto ricorso per cassazione I R, affidandosi a tre motivi;
hanno resistito, con unico controricorso, A R e M M. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo («violazione e/o falsa applicazione degli artt.978, 981, 984, 999, 1140, 1168, 1599, 1600 e 2043 c.c. in relazione agli artt. 605-608 e 615 c.p.c.»), la ricorrente si
POMPEO TROGO
21, presso lo studio dell'avvocato S C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S R giusta procura a margine del ricorso;
2018
- ricorrente -
2396
contro
M M, R A, considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dallavvocato F B giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 658/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. D S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F T che ha concluso per l'infondatezza del l° motivo, accoglimento del 2° motivo, inammissibilità o comunque infondato il 3° motivo;
udito l'Avvocato S C;
udito l'Avvocato F B;
FATTI DI CAUSA
A R e M M, acquirenti di un immobile oggetto di procedura esecutiva, agirono in giudizio nei confronti di G A, I R e A B -in qualità, i primi due, di nudi proprietari e, la terza, di usufruttuaria dell'immobile loro trasferito con decreto del 13.7.2004- per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivati dal mancato rilascio nel termine previsto, consistiti -in particolare- nella penale per ritardata consegna che essi avevano dovuto pagare a tale G A A, cui avevano rivenduto il bene in data 4.4.2005. Il Tribunale rigettò la domanda (per difetto di legittimazione passiva) nei confronti dell'A e della R, mentre l'accolse nei confronti della Buttiglieri, condannandola al pagamento di 12.000.00 euro (pari alla penale di 30,00 euro giornalieri dal 5.10.2005 fino alla data del rilascio). In parziale accoglimento dell'appello principale degli attori, la Corte di Appello, ha affermato la responsabilità anche a carico dell'A e di I R, condannandoli, in solido con la Buttiglieri, al pagamento della somma di 12.400,00 (con incremento di 400,00 euro rispetto alla pronuncia di primo grado, per tener conto di una ulteriore somma versata alla Gaibor). Ha proposto ricorso per cassazione I R, affidandosi a tre motivi;
hanno resistito, con unico controricorso, A R e M M. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo («violazione e/o falsa applicazione degli artt.978, 981, 984, 999, 1140, 1168, 1599, 1600 e 2043 c.c. in relazione agli artt. 605-608 e 615 c.p.c.»), la ricorrente si
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