Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2023, n. 08658

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2023, n. 08658
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08658
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da N F, nato a Barletta il 10/05/1988 avverso la sentenza del 04/02/2021 del CORTE DI APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia M T;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. C C, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 04/02/2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 05/11/2019 con la quale N F è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.;
capo b) art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.).

2. N F ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica nel non aver disposto perizia ai sensi dell'art. 220 cod. proc. pen.;
la prova dell'identità soggettiva del N quale autore delle due rapine è stata raggiunta mediante accertamenti realizzati dal consulente della Procura su frammenti di impronte papillari e confronto di fotogrammi estratti dalle video camere di sorveglianza mediante accertamenti antropometrici. Le registrazioni, che rappresentano corpo del reato, sono andate disperse e, dunque, gli elementi dalle stesse estratti non sono utilizzabili per ritenere la responsabilità del N;
era necessario l'intervento di un perito terzo per saggiare l'idoneità del materiale in possesso al fine dell'identificazione del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza piuttosto che di equivalenza.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del N sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. Occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01;
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01).
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