Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2021, n. 13201
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te SENTENZA sul ricorso 29876-2019 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati L M, EANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, A S;- ricorrenti -contro L V;- intimata - avverso la sentenza n. 85/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/04/2019 R.G.N. 265/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. L C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato L M. / / FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 2.4.2019, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'Avv. V L non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata in relazione ai periodi nei quali aveva prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generate dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, il fatto che la professionista avesse percepito redditi di importo inferiore a C 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionale dell'attività svolta e, comunque, escludesse il suo obbligo di iscriversi presso la Gestione separata. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'Avv. V L è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), 21, comma 8, I. n. 247/2012, e 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito inferiore alla soglia di C 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse 3 L, elemento sintomatico decisivo ai fini della valutazione dell'occasionalità della prestazione e comunque tale da escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza vada corretta. Va premesso che, ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I.
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