Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2020, n. 9872
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Se l'oggetto del pignoramento è costituito da cose appartenenti al debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo (nella specie, titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di un credito di quest'ultimo), il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., è tenuto a disporne la vendita ex artt. 529 e ss. c.p.c., a prescindere dalla loro agevole liquidabilità.
Sul provvedimento
Testo completo
M 9 87 2/20 . G E N . T O ORIGINALE N G O F REPUBBLICA ITALIANA C. I. In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: pignoramento Composta da presso terzi - pegno su opponibilità altitoli- creditore procedente A A · Presidente - Consigliere - R.G.N. 2924/2017 Marco Dell'Utri Cron. 9872 A T Consigliere - Cosimo D'Arrigo . Consigliere Rel. - -UP 10/01/2020 P P · Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2924/2017 R.G. proposto da: Sposato C, rappresentato e difeso dall'Avv. D Z e G P, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n. 114/b, presso lo studio dell'Avv. F B;
- ricorrente -
contro
Banca Nuova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R C, con domicilio eletto in Roma, via Sabotino, n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. V V;
controricorrente · 2020 Sicilfer s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
30 - intimata - avverso la sentenza n. 669 del Tribunale di Trapani depositata il 15 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2020 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
uditi l'avvocato G S, in sostituzione dell'Avv. Domenico Zito, e l'avvocato E R, in sostituzione dell'avvocato R C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
C Sposato agiva esecutivamente nei confronti della Sicilfer s.r.l. per un credito di € 6.229,06, sottoponendo a pignoramento quanto dovuto alla società esecutata dalla Banca Nuova s.p.a., ai sensi degli artt. 543 cod. civ. cod. proc. civ. La Banca Nuova s.p.a. rendeva la dichiarazione prevista dall'art. 547 cod. proc. civ., con cui comunicava di essere debitrice di Sicilfer s.r.l. della somma di € 25.425,00, pari al controvalore di 25.000 obbligazioni emesse dalla medesima banca, costituite in pegno a garanzia di un affidamento concesso alla società esecutata. In data 14 gennaio 2011 la Banca Nuova s.p.a. vendeva i titoli obbligazionari e il ricavato della vendita veniva accreditato sul conto corrente della Sicilfer s.r.l., che presentava un saldo negativo. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trapani assegnava allo Sposato la somma precettata, maggiorata di interessi e spese della procedura. Avverso l'ordinanza di assegnazione la Banca Nuova s.p.a. proponeva, in data 20 maggio 2011, opposizione agli atti esecutivi e, interinalmente, istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. Lo Sposato, nel