Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2018, n. 22033
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M A A nato il 14/04/1994 a PMO avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di PMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere V P Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. Udito il difensore avv. L T del Foro di Palermo che ha insistito nei motivi e ha chiesto raccoglimento del ricorso. i RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente, M A A, con sentenza del 26/5/2017, con- fermava la sentenza emessa, in data 21/4/2015, appellata dall'imputato con cui il G.M. del Tribunale di Palermo, lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen. perché cagionava, per colpa consistita in negli- genza e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la mor- te di A A. In particolare perché, trovandosi alla guida del motoveicolo targato BY13307, con il quale percorreva il viale Europa, sito in Bagheria con di- rezione di marcia Palermo, distraendosi dalla guida, manteneva una condotta di guida non improntata a regole di prudenza, perizia e diligenza, ciò in quanto, in- vece di rallentare dinanzi al pedone in fase di attraversamento sulle strisce pe- donali regolarmente segnalate, continuava spedito nella sua marcia investendo A A e travolgendolo col suo veicolo, con ciò provocando allo stesso gravi lesioni dalle quali ne derivava la morte dell'A;in Bagheria in data 22/4/2012. L'imputato veniva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, con sospensione della pena. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cssazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, M Antonio Alessio, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Violazione di cui all'art. 606, comma I, lett. e) in riferimento agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo. Travisamento del fatto. Il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata, che sarebbe stata pronunciata in palese violazione delle norme in tema di valutazione della prova, e rileva che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale evidenziavano una dina- mica dei fatti del tutto diversa rispetto a quanto rappresentato nell'impugnata sentenza. Ricostruisce, quindi, gli accadimenti di cui all'imputazione, lamentando che la Corte territoriale, senza nulla rilevare sulla contraddittoria deposizione della moglie della vittima, si sarebbe limitata a ritenere l'assoluta attendibilità delle sue dichiarazioni sull'unico presupposto che la stessa non si fosse costituita parte civile. Tale interpretazione sarebbe, però, erronea, anche perché la Cm- bria, non costituitasi parte civile nel giudizio penale, ha instaurato un autonomo giudizio civile per il risarcimento del danno. Si evidenzia in ricorso che la deposizione della moglie della vittima si por- rebbe in contrasto con la ricostruzione logica della dinamica del sinistro. Dallo schizzo planimetrico allegato alla c.n.r., risulterebbe, infatti, chiaro che l'A effettuava l'attraversamento della strada, passando attraverso due vetture par- cheggiate e al di fuori delle strisce pedonali. Il ricorrente riporta, poi, le dichiarazioni rese dal teste C eviden- ziando che le stesse, non solo coincidono con la ricostruzione offerta dall'imputato, ma sono confermate anche da quelle rese dagli altri testi. Rileva che la circostanza dichiarata dai Crabinieri intervenuti, che il corpo è stato rinvenuto sulle strisce pedonali, non farebbe altro che confermare il fatto che l'impatto è avvenuto al di fuori delle strisce, tanto più se effettivamente la velocità del mezzo era sostenuta e non vi era stata alcuna frenata dello stesso. La dichiarazione di inattendibilità delle dichiarazioni del C sarebbe priva di qualsiasi concreta motivazione, limitandosi, il provvedimento impugnato, a stabilire che le sue dichiarazioni sarebbero chiaramente tese a scagionare l'imputato dalle responsabilità. Nel ricorso viene poi evidenziato il contrasto tra le dichiarazioni della Cm- bria e quelle del C e del D M, delle cui dichiarazioni e del motivo per cui non sono state ritenute utili, non vi sarebbe straccia nell'impugnata sentenza. Il D M, in particolare, dichiarava che allorquando intervenivano i militari sul luogo dell'incidente risultava impossibile, agli stessi, l'individuazione del pun- to di impatto. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che a differenza di quanto ricostrui- to in sentenza, in relazione alla presenza di auto parcheggiate ai margini della strada, la stessa è confermata sia dal C che dai militari intervenuti per svolgere i rilievi. Il M riporta, poi, le dichiarazioni del t M evidenziandone, a suo avviso, la contraddittorietà intrinseca con le circostanze fattuali del sinistro e con le dichiarazioni rese dagli altri testi e dalla Cmbria Il provvedimento impugnato sarebbe viziato, secondo la tesi del ricorrente, in quanto, dalla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni testimoniali, risulte- rebbe smentita la pretesa piena coincidenza tra le dichiarazioni dei testi Cmbria e M e i rilievi tecnici effettuati dai carabinieri. In particolare si evidenzia come la dichiarazione resa sulla velocità "forte" del veicolo condotto dall'A, è smentita sia dai militari intervenuti che dichiarano come non sia stato possibile accertarla che dal C. Poco credibile apparirebbe anche la ricostruzione del presunto incontro ca- suale tra la Cmbria e il M, dopo tre mesi dall'evento, allo scopo di av- valorare la credibilità e genuinità del teste, che non solo si contraddice sulla rico- struzione dell'evento, ma confonde anche le caratteristiche del mezzo condotto dall'imputato.L'unica causa del sinistro -prosegue il ricorso- sarebbe costituita dalla con- dotta del pedone, con conseguente assoluzione dell'imputato per assenza dell'e- lemento psicologico, o, in ogni caso, la responsabilità dello stesso imputato non potrebbe ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio a causa delle contra- stanti deposizioni sulla condotta del pedone e sui tentativi posti in essere dall'imputato al fine di evitare l'impatto. b. Violazione di cui all'art. 606, comma I, lett b) in riferimento agli artt. 507 cod. proc. pen. e 192 cod. pen. Violazione delle norme relative alla formazione e all'ammissibilità della prova. Il ricorrente rileva che l'escussione dei testi M e P era del tutto inammissibile, perché l'ordinanza di ammissione degli stessi ex art. 507 cod. proc. pen. veniva pronunciata in violazione della normativa sulla formazione del- la prova. Ciò in quanto i testi conosciuti ed escussi in fase di indagini preliminari avrebbero dovuto essere presentati dalla parte che ne aveva interesse. Invece, il rappresentante della Pubblica Accusa riteneva che i testi non conducessero alla dimostrazione dell'assunto accusatorio e non dovessero essere sentiti. Il t M, peraltro, non era mai stato citato né menzionato, in quanto la Cm- bria aveva fatto riferimento ad un tale R, e lo stesso veniva condotto a braccia, dal difensore della parte civile, all'udienza di escussione, sollevando più di un ragionevole dubbio sulla sua genuinità. c. Violazione di cui all'art. 606, comma I, lett. d) cod. proc. pen. Mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dall'imputato. Il ricorrente lamenta che la corte di appello avrebbe disatteso le legittime ri- chieste istruttorie formulate con l'atto di appello e assolutamente giustificate dal- le risultanze dell'istruttoria dibattimentale che evidenziavano la contraddittorietà della ricostruzione operata da alcuni testi sul medesimo fatto. Si era chiesto che venisse disposto confronto ex art. 211 cod. proc. pen. tra i testi Cmbria e C- stiglione, Cmbria e M e, soprattutto, tra M e C. Tale richiesta veniva, però, disattesa con apparente e illogica motivazione, in quanto le dichiarazioni del t M erano sconfessate da quelle della teste Cmbria e/o da quelle dei testi C, D M, M e T. Anche la ricostruzione offerta dalla teste Cnnbria, secondo il ricorrente, non appariva coincidente con le dichiarazioni dei testi M, D M e Cstiglio- ne. Pertanto il confronto richiesto avrebbe consentito di dirimere punti cruciali della vicenda e circostanze che, ad oggi, sono rimaste prive di riscontro anche probatorio. Infine, conclude il M, non vi sarebbe la prova oltre ogni ragio- nevole dubbio della colpevolezza dell'imputato, né vi sarebbe stata violazione delle norme del codice della strada, tanto che nessuna contestazione è stata emessa in tal senso, anche in via amministrativa.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conse- guenziale provvidenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Ed invero, il difensore ricorrente, non senza evocare in larga misura cen- sure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a ripro- durre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in que- sta sede non viene in alcun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata con- futazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Supre- ma Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle po- ste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecifi- cità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 de/ 15/7/2011, Cnnavacciuolo non mass.;conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568;Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, P, Rv. 253849;Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, L P, Rv. 240109;Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945;sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, B, Rv. 230634;Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, P, Rv. 221693). E ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e moti- vatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle do- glianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Criolo e altri, Rv. 260608).
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