Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/07/2020, n. 14379

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/07/2020, n. 14379
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14379
Data del deposito : 8 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 4796-2018 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro 2020 MEREU FRANCESCO, PISANO ANTONIO, elettivamente 551 domiciliati in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI n. 100, presso lo studio dell'avvocato P F, rappresentati e difesi dall'avvocato G M;

- controricorrenti -

nonché

contro

NIKE S.R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 223/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 02/10/2017 R.G.N. 360/2015. _ R.G. 4796/2018 Premesso che con sentenza n. 223/2017, depositata il 2 ottobre 2017, la Corte d'appello di Cagliari, accolti i gravami dei lavoratori, ha riformato le sentenze emesse nei loro confronti dal Tribunale della medesima sede e, ritenuto fittizio l'appalto stipulato da Nike S.r.l. e Poste Italiane S.p.A., ha dichiarato sussistente tra quest'ultima società, da un lato, e F M e A P, dall'altro, con decorrenza dall'8 ottobre 2008, rapporti di lavoro subordinato per lo svolgimento di mansioni di fattorini. - che la Corte di appello, respinta preliminarmente la rinnovata eccezione di nullità dei ricorsi introduttivi, ha rilevato come i lavoratori non fossero onerati dell'impugnazione, né stragiudiziale, né giudiziale, del licenziamento intimato dal datore di lavoro interposto, o fittizio, trattandosi di atto giuridicamente inesistente;
né - ha rilevato ancora la Corte - l'eccezione di decadenza formulata da Poste aveva riguardato, oltre all'impugnazione del licenziamento, anche l'impugnazione ex art. 32, comma 4, lett. d) I. n. 183/2010 della somministrazione irregolare, in cui si risolveva la violazione denunciata dai lavoratori;
- che la Corte ha poi osservato, circa il carattere fittizio del ruolo datoriale di Nike S.r.l., come le direttive emanate da Poste Italiane S.p.A. per l'esecuzione del servizio, sebbene indirizzate all'appaltatrice, fossero così precise e stringenti da non lasciare alcuno spazio a tale impresa per l'organizzazione dello stesso e ne riducessero l'attività a quella di mera gestione amministrativa dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. con tre motivi, assistiti da memoria, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso;
- che Nike S.r.l. è rimasta contumace, come già nei precedenti gradi di giudizio;
rilevato che con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. nonché dell'art. 32 I. n. 183/2010 per avere la sentenza impugnata disatteso l'eccezione di decadenza formulata da Poste Italiane S.p.A., erroneamente non valutando che l'eccezione non era stata sollevata dalla società con esclusivo riferimento al comma 1 dell'art. 32, e dunque al solo
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