Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 09/01/2023, n. 00292
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1073-2021 proposto da: PRONESTI' MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato D M;- ricorrente -contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 1073/2021 Cron. Rep. Ud. 08/11/2022 CC domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA;- controricorrente - avverso la sentenza n. 261/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/07/2020 R.G.N. 210/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 1073/21 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 1.7.2020 n. 2 6 1 , l a Corte d’appello di Reggio Calabria rigettaval’appello di M P avverso la sentenza del tribunale di Palmi che aveva rigettato la domanda di quest’ultim a la quale, premesso di avere prestato servizio da operaio agricolo a tempo determinato (OTD)nell’anno 2014, lamentava che l’Inps le aveva erogato l’indennità di disoccupazione agricola (IDA) calcolandola con criteri deteriori rispetto a quelli previsti dallalegge e dalla contrattazione collettiva, chiedendo pertanto la condanna dell’Istituto al pagamento della differenza e all’accreditamento della contribuzione figurativa in proporzione alla maggiore misura della prestazione. Il tribunale riteneva la domanda priva di fondamento normativo ed inoltre erronea l’interpretazione del CPL in riferimento all’importo indicato come paga base per gli OTD perché già comprensivo del cd. terzo elemento (cfr. p. 3 del ricorso). Da parte sua, la Corte d’appello a supporto de i propri assunti di rigetto del gravameconfermava le statuizioni di primo grado (cfr. p. 8 del ricorso). Avverso la sentenza della Corte d’appello M P ricorre per cassazione, sulla base di cinquemotivi, mentre l’Inps resi st e con controricorso , illustrato da memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’ art. 28 del DPR n. 488/68 e dell’art. 7 della legge n. 233/90, nonché dell’art. 1 comma 4 del d.lgs. n. 2/2006, in combinato disposto con l’art. 8 della legge n. 334/1968 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 338/1989 nonché dell’art. 2 commi 5 e 153 della legge n. 191/2009, poiché i giudici d’appello avrebbero errato nel non aver accolto la domanda di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riconosciuta alla stessa parte odierna ricorrente per l’anno 2014, quale lavoratore a tempo determinato (OTD), non ritenendo fondata l’applicazione del cd. salario medio convenzionale quale parametro retributivo anche per la determinazione della predetta indennità, in luogo del salario contrattuale. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010 e dell'art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse essere maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore della retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli operai agricoli a tempo determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo elemento stesso. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dellaL. n. 264 del 1949, art. 32 del D.L. n. 942 del 1977, art. 3 (conv. con L. n. 41 del 1978), e dellaL. n. 155 del 1981, art. 8 per avere la Corte di merito rigettato la domanda volta alla consequenziale riliquidazione della contribuzione figurativa accreditatale per i periodi di disoccupazione. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ingiustamente rigettato l'appello e aver conseguentemente esonerato l'INPS dall'obbligo di rifonderle le spese di lite. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il deposito in grado di appello della dichiarazione reddituale non valesse a guadagnarle la compensazione delle spese (anche) del primo grado del giudizio. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, in quanto tale criterio, per la categoria in questione, è stato sostituito con quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall'art. 01, commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006, e dall'art. 1, comma 55, della l. n. 247 del 2007, dovendosi escludere che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 785, della l. n. 296 del 2006, all'art. 8, della l. n. 334 del 1968, possa avere il significato di reintrodurre il precedente sistema del salario medio convenzionale” (Cass. nn. 40400/21, 2705/22, 930/22). Nella specie, pertanto, la Corte distrettuale ha ben governato il superiore principio di diritto. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va premesso, al riguardo, che la denuncia ai sensidell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali (così da ult. Cass. n. 551 del 2021), per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agliartt. 1362 c.c. e ss. ovvero dell'omesso esame circa fatti decisivi (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 947 del 1962). Ciò posto, va rilevato che, nel motivare il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, i giudici di merito non hanno affatto negato che, giusta la previsione dell'art. 49 CCNL del 25.5.2010, il terzo elemento debba entrare a far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato, siccome emolumento che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, né che esso debba essere pari al 30,44%del salario contrattuale come definito dal contratto provinciale, ma hanno piuttosto ritenuto, sulla base di un'interpretazione sistematica condotta ex art. 1363 c.c. , che la retribuzione indicata per gli operai agricoli a tempo determinato nell'art. 14 del contratto collettivo provinciale del 14.3.2013 fosse già comprensiva del terzo elemento, calcolato quale maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato (cfr. pagg.
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