Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2021, n. 42411

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2021, n. 42411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42411
Data del deposito : 18 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGUAZZINI SIMONE nato a MELZO il 30/01/1988 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIBUNALE DI PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale L T, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. S S M impugna l'ordinanza in data 12/2/2021 del Tribunale di Pavia che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto in data 12.1.2021 con cui il G.i.p. del Tribunale di Pavia aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato della somma di euro 143.312.004,00, insieme alla confisca diretta disposta nei confronti della società Biolevano s.r.I., in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 640, comma secondo, cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione degli artt. 622-ter e 640-quater c.p., in relazione all'art. 606 lett. b), sotto il profilo del mancato accertamento del presupposto del sequestro preventivo per equivalente a carico della persona fisica, costituito dalla preventiva verifica da parte del Pm dell'inesistenza dei beni della persona giuridica costituenti profitto diretto". Il ricorrente premette che il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame sul presupposto che S non avesse assolto l'onere di dimostrare la sequestrabilità in forma diretta di beni della società Biolevano s.r.l. e che si era proceduto al sequestro giudiziario della stessa società, per come aveva evidenziato il Pubblico ministero in udienza. La difesa eccepisce che, tuttavia, l'argomentazione spesa dal Tribunale è in contrasto con i principi dettati dalla c.d. sentenza Nardelli (ossia, Sez. 3, Sentenza n. 35330 del 21/06/2016, Rv. 267649 - 01) che ha chiarito che l'onere di dimostrare la sequestrabilità di beni in forma diretta incombe sull'indagato solo dopo che il Pubblico ministero ha assolto gli obblighi di accertamento esigibili di capienza patrimoniale dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato. Aggiunge che l'ordinanza impugnata si mostra difforme anche ai principi fissati dalla sentenza della Cassazione c.d. D'Agostino (ossia, Sez. 3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016, Rv. 268587 - 01), che ha spiegato anch'essa che l'onere di che trattasi ricorre solo dopo l'accertamento dell'impossibilità transitoria di disporre il sequestro in danno della società. Il ricorrente prosegue sostenendo che nel caso in esame non sono applicabili neanche i principi elaborati dalla sentenza della Cassazione con la sentenza c.d. Carriero Martino (ossia, Sez. 3, Sentenza n. 40362 del 06/07/2016, Rv. 268587 - 01) che ammette la richiesta congiunta di applicazione del sequestro preventivo in via diretta a carico dell'ente e in via residuale, del sequestro preventivo per equivalente a carico della persona fisica e che demanda alla fase di esecuzione della misura cautelare il compito di accertare l'impossibilità c.d. "funzionale" di ricorrere al sequestro in forma specifica. A tal proposito la difesa sostiene che la richiesta di applicazione congiunta della misura cautelare reale presuppone la mancanza di accertamenti circa la possibilità di apporre il vincolo direttamente sul profitto del reato, là dove questa condizione non sussiste nel caso concreto, visto che «[...] "il G.i.p. ordinava altresì il sequestro preventivo del compendio aziendale e delle quote societarie della BIOMASSE OLEVANO s.r.I., nominandole un amministratore giudiziario", provvedimento che non avrebbe avuto senso in mancanza di una verifica della consistenza patrimoniale della persona giuridica». Denuncia, quindi, l'insussistenza dei presupposti richiesti per ricorrere a una richiesta congiunta di sequestro in via diretta a carico dell'ente e, in via residuale, per equivalente a carico del singolo, «con la conseguenza che la misura per equivalente a carico del singolo avrebbe potuto essere disposta legittimamente, solo dando conto dell'inesistenza di sufficienti beni della persona giuridica costituenti il profitto diretto». 1.2. "Violazione degli artt. 322-ter e 640-quater c.p., in relazione all'art. 606, lett. b), sotto il profilo dell'erronea applicazione del principio solidaristico". A tal proposito il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dei principi di diritto fissati dalla sentenza c.d. Gubert (ossia, Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258646 - 01) in quanto l'impossibilità di disporre il sequestro preventivo per equivalente anche a carico della società si riferisce all'ipotesi in cui il legale rappresentante o gli organi della società abbiano commesso reati tributari e la società abbia svolto una funzione di mero schermo, la qual cosa non accade nel caso in esame, dove si trattano ipotesi di reato produttive di responsabilità amministrativa della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, dove è consentita la confisca a carico dell'ente, sia in forma diretta, sia per equivalente, Denuncia, quindi, l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che «"il G.i.p. [...] non avrebbe potuto disporre il sequestro preventivo per equivalente anche a carico degli enti, oltre che degli indagati", ricavandosi semmai il contrario dalla giurisprudenza di legittimità riferita ai reati tributari prima della loro introduzione nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex decreto legislativo n. 231/2001». Deduce, dunque, l'errata applicazione del cd principio solidaristico, che implica l'applicazione del sequestro e della confisca per equivalente anche nei confronti degli enti e non solo degli indagati.
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