Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/11/2021, n. 35941
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33073-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -contro C N, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall'avv. Cristiana FABBRIZI presso il cui studio legale, sito in Roma, al Largo Ettore De Ruggiero, n. 16, è elettivamente domiciliato;- controricorrente - avverso la sentenza n. 3036/05/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 04/04/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere L L. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva emessa dall'Agenzia delle entrate nei confronti di N C, titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto la vendita all'ingrosso di bevande e bibite, a seguito del disconoscimento dei costi per sponsorizzazioni dal predetto contribuente sostenuti nell'anno di imposta 2011, con la sentenza impugnata la CTR, dopo aver dato atto dell'acquiescenza da parte dell'Agenzia delle entrate alla statuizione di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del contribuente alla detrazione dei predetti costi ai fini IRPEF ed IRAP, rigettava l'appello erariale ritenendo applicabile anche all'IVA il disposto di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. legge n. 289 del 2002;avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimato con controricorso;- sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;- il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 della legge n. 289 del 2002, 108, d.P.R. n. 917 del 1986 e 2697 cod. civ., sostenendo che il disposto di cui al citato art. 90, oltre a non prevedere alcuna presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese, non sarebbe applicabile all'IVA ma soltanto alle imposte dirette.
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