Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2022, n. 03803

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2022, n. 03803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03803
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'INNOCENZO ALBERTO, nato a ROMA il 09/07/1975 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, F ZACCO, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. D G, tempestiva- mente trasmesse in forma digitale, in cui si chiede l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la declaratoria di prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1°/7/2019 la Corte di appello di Trieste ha confer- mato la sentenza del 22/9/2017 del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva riconosciuto sussistente la contravvenzione di cui agli art. 140 e 134 TULPS, contestata ad Alberto D'Innocenzo, insieme ad altri imputati, perché, quale legale rappresentante della Global Investigation Service Srl., aveva orga- nizzato il servizio di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari (stand allestiti nel Villaggio Francese di Trieste) in assenza della necessaria licenza prefettizia per lo svolgimento di attività di "vigilanza privata";
in Trieste, il 28/11/2014. Gli imputati sono stati dichiarati non punibili ex art. 131 bis cod. pen., avendo i giudici ritenuto l'inoffensività del fatto accertato.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. M R, deducendo a motivi di impugnazione la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 134 e 140 TULPS, in combinato disposto con l'Allegato D, punto 3b.1 del DM n. 269 del 2010, che testualmente prevede: "Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell'art. 256 bis del Regolamento di esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico".

2.1. Il ricorrente ripropone l'interpretazione di tale clausola nel senso di ritenere l'obbligatorietà del ricorso alle guardie giurate soltanto per i cosiddetti "obiettivi sensibili" elencati dalla citata norma (prima della clausola riportata) e per quelli elencati dall'art. 256 bis Reg. es., dovendosi ritenere i residui casi - tra cui quello in esame - come rientranti nell'attività di portierato;
si ripropone altresì la distinzione tra il concetto di "vigilanza passiva", che può essere esple- tata da personale diverso dalle guardie giurate, e di "vigilanza attiva", che può comportare l'uso delle armi e la prevenzione e repressione immediata dei reati in concorso con le forze dell'ordine, quest'ultima ricadente nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt. 133 e seguenti del TULPS.

2.2. Con altro motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 134 TULPS in relazione all'abrogato art. 62 TULPS, affermando il ricorrente che i giudici di merito abbiano errato nella definizione dell'attività svolta, rispettiva- mente, dalla guardia giurata e dal portiere di edificio (rilevando, peraltro, che non esiste una norma che definisca natura e compiti di tale seconda figura). Si sostiene che dalla circolare del 2006 del Prefetto Orru emerge che al portiere di edificio compete una vigilanza meramente passiva, il cui intervento deve limitarsi alla segnalazione tempestiva all'amministratore, o, se del caso, alle Forze dell'ordine. Alla guardia giurata, invece, è riservato l'intervento in caso di aggressione ai beni tutelati, non solo respingendo o bloccando il malvivente, ma anche comunicando l'evento alle Forze dell'ordine mediante teleallarme e radio ricetrasmittente (non semplicemente via telefono), potendo redigere un verbale fidefaciente dell'accaduto. Si censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto ambito riservato degli istituti di vigilanza autorizzati lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e custodia delle proprietà immobiliari e mobiliari. Infatti, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale monopolio non sussiste, anche a tenore dell'art. 133 TULPS che prevede che tali compiti "possono" essere affidati alle guardie particolari.

2.3. Nel terzo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto i fatti di causa non sono stati provati, ma soltanto presunti. In tale prospettiva, si denuncia che i giudici di merito abbiano stravolto i dati fattuali, trasformando i giubbotti catarifrangenti indossati dai dipendenti della società in divise da guardia giurata, così come il tesserino;
l'attività imprenditoriale svolta dalla Global Service è stata senz'altro identificata in attività di vigilanza, ed il passeggio notturno dei due dipendenti tra gli stand del Villaggio Francese è stato considerato come una vigilanza non armata con finalità di prevenzione dei reati. Non si è invece considerato il contratto di appalto tra la Promec e la Global, prodotto dalla difesa, né le obiezioni che censuravano l'affermazione di responsabilità in termini puramente presuntivi.

2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'art. 134 TULPS, come risultante dalla sentenza di questa Corte n. 30251 del 15/7/2016, il cui principio di diritto si ritiene travisato dai giudici di merito. Secondo la tesi difensiva, il focus non risiede nel carattere imprendito- riale del servizio, quanto nello svolgimento dell'attività di vigilanza, che si nega essere stata svolta nella specie, essendosi trattato di attività di diverso tipo, assimilabile al portierato.
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