Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/07/2019, n. 32020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/07/2019, n. 32020
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32020
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARISE ANTONIO nato a CERZETO il 31/05/1963 avverso l'ordinanza del 15/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale GVANNI DI LEO per l'inammissibilita'

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza con cui il Tribunale di Cosenza aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di P A tutti i giorni della settimana in relazione al delitto di tentato furto aggravato in concorso con M P e D M E, ha disposto la medesima misura ma con le diverse modalità della presentazione nei soli giorni del lunedì e del giovedì alle ore 12.30. Il tentativo di furto ha avuto ad oggetto alcuni tronchi di legname di faggio siti in zona demaniale del comune di Cerzeto, mediante l'utilizzo di una motosega con cui l'imputato ha tagliato due alberi di faggio;
egli era intento a tagliarne altri quando vi è stato l'intervento dei Carabinieri del Corpo Forestale che lo hanno arrestato in flagranza.

2. Avverso il provvedimento del Riesame di Catanzaro ricorre l'imputato tramite il proprio difensore, avv. I, che deduce un unico motivo con cui si argomenta vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. contestando, sostanzialmente, i gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente si difende sostenendo di essersi solo limitato a depezzare (ridurre il fusto in pezzi) tronchi già abbattuti e giacenti a terra incustoditi ed elenca gli elementi dai quali si desume, da un lato, che le argomentazioni del Riesame sono infondate (il fatto che vi fosse stato un taglio di tronchi recente sarebbe smentito dagli atti che attestano la presenza di segatura umida e non asciutta come dovrebbe essere nel caso il tronco fosse stato abbattuto di recente);
dall'altro che il ricorrente è stato visto dai carabinieri intervenuti solo mentre stava riducendo in pezzi eguali il legname e non mentre tagliava i fusti degli alberi. Si deduce, altresì, la sussistenza di quella che il ricorrente ritiene essere una scriminante prevista dall'art. 19 del regolamento comunale, disposizione che determinerebbe la derubricazione del fatto nella violazione regolamentare prevista dall'art. 30 dello stesso regolamento e sanzionata solo amministrativamente. Il ricorrente non indica il contenuto di dette norme secondarie, ma dall'ordinanza del Tribunale del Riesame si comprende che il citato art. 19 del regolamento del comune di Cerzeto autorizza la raccolta libera e gratuita, in favore dei cittadini dello stesso comune, della legna secca giacente a terra entro certi limiti (la dimensione non superiore a 15 cm. di diametro), richiedendo tuttavia una istanza apposita qualora essi intendano effettuare tale operazione con l'ausilio di seghe meccaniche automatiche e portatili, con l'indicazione del giorno e del luogo delle operazioni;
la violazione di tale disposizione autorizzatoria è sanzionata in via amministrativa dal citato art. 30 dello stesso regolamento comunale.
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