Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2021, n. 8561
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La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 856 1-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PATROCINIO Primo Presidente f.f. FRANCESCO TIRELLI SPESE STATO BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - Ud. 22/09/2020 - FRANCO DE STEFANO - Consigliere - PU R.G.N. 23814/2015 - Consigliere -ADRIANA DORONZO CRON, 8561 Rep. ANTONIO VALITUTTI -Consigliere - - Consigliere - MARIA AIERNO с м. GIAOMO M S - Consigliere - - Consigliere - A G - Rel. Consigliere - M F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23814-2015 proposto da: SANGES ANNA, IROLLO DANIELA, elettivamente domiciliate in ROMA, CASSAZIONE, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI rappresentate e difese dall'avvocato G I;
- ricorrenti -
contro 272 му 20 0 2 -I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Centrale dell'istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati M R, C PI ed EMANUELA CAPANNOLO;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistenti - nonchè
contro
PUBBLICO MINISTERO AFFARI CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
- intimato -
avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI relativa all'r.g. n. 26895/2014, emessa il 17/03/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2020 dal Consigliere M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Gaetano Irollo, Clementina Pulli ed Angelo Vitale per l'Avvocatura Generale dello Stato. RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato il 21 luglio 2011, Anna Sanges, difesa dall'avvocato Daniela Irollo, evocava dinanzi al Tribunale di Napoli l'Istituto nazionale per la previdenza sociale per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Con decreto Ric. 2015 n. 23814 sez. SU - ud. 22-09-2020 -2- my dell'11 ottobre 2011 la Sanges veniva ammessa dal consiglio dell'ordine degli avvocati al patrocinio a spese dello Stato. Il giudizio si chiudeva con la sentenza n. 13261 del 2013 di rigetto della domanda e con compensazione delle spese. In esito al giudizio di merito l'avvocato Irollo, con autonoma istanza, chiedeva al Tribunale di Napoli di liquidare il proprio compenso ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 ed il Tribunale, con provvedimento del 29 settembre 2014, rigettava l'istanza di liquidazione con contestuale revocava dell'ammissione provvisoria della Sanges al beneficio del patrocinio statuendo che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore comportava la implicita rinuncia al beneficio. Nei confronti del provvedimento di rigetto la Sanges e l'avvocato Irollo proponevano opposizione ex art. 702-bis c.p.c. ed il Tribunale di Napoli, con ordinanza resa il 17 marzo 2015 e corretta il 4 settembre 2015, rigettava l'opposizione, affermando che le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, previste all'art. 14 legge n. 533/1973, non erano applicabili ogni qualvolta veniva invocata dalla parte provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio la condanna alle spese in proprio favore, in quanto siffatta richiesta concretava un'implicita ed univoca rinuncia al beneficio ed equivaleva alla negazione della sussistenza delle condizioni reddituali necessarie per l'attribuzione delle stesso. In altri termini, comportava l'inefficacia dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, stante l'automatica operatività nella disciplina dettata dalla legge invocata della decadenza sancita dall'art. 34 R.D. n. 3282/1923. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli propongono ricorso per cassazione le originarie opponenti, sulla base di un unico motivo. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione in giudizio ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Ric. 2015 n. 23814 sez. SU - ud. 22-09-2020 -3- my L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, intimato al pari del pubblico ministero per gli affari civili presso il Tribunale di Napoli, ha depositato atto di conferimento della procura a rappresentare e difendere l'Istituto nel presente giudizio. Per la trattazione della causa veniva fissata l'udienza del 04.06.2019, cui prendevano parte le sole ricorrenti, oltre alla Procura Generale. All'esito della camera di consiglio, la Seconda Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 1989 del 2020, rimetteva gli atti al Primo Presidente, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, ancorchè sostanzialmente sottintendente un contrasto nella giurisprudenza della Corte circa il rapporto tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della distrazione delle spese processuali, in cui veniva evidenziata sia la mancanza di precedenti univoci pienamente convincenti, sia la sentita esigenza nomofilattica caratterizzante l'interpretazione di norme disciplinanti il regime delle spese processuali, la cui soluzione reputava rilevante per la decisione del ricorso. Il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite e seguiva la fissazione dell'odierna udienza, in vista della quale l'Ufficio di Procura ha fatto pervenire conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Con unico motivo le ricorrenti denunciano "violazione di legge e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 ed, eventualmente, n.
5. dell'art. 14 della legge n. 533/1973, nonché dell'art. 136 e dei correlati artt. 74, comma 2, 82, 12, 131 e 133 del d.p.r. n. 115/2002 e dell'art. 93, comma 3 c.p.c.", assumendo che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'eventuale richiesta di distrazione delle spese, che è esercizio di un diritto proprio del difensore, non può avere effetto paralizzante sul beneficio del patrocinio a spese dello Stato ove, come nei casi di specie, la parte Ric. 2015 n. 23814 sez. SU - ud. 22-09-2020 -4- my ammessa al patrocinio non sia poi risultata vittoriosa;
d'altro canto non può aversi distrazione ex art. 93 c.p.c. ove il giudice disponga la soccombenza o la compensazione delle spese di lite. Le ricorrenti, nel dettaglio, evidenziano che l'istituto della distrazione presuppone la condanna alle spese della parte soccombente e che, in difetto della stessa, non possa attribuirsi all'istanza ex art. 93 c.p.c. alcun giuridico rilievo, tanto più che la revoca del beneficio è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 136 del d.P.R. n. 115/2002 (nella specie insussistenti). Viene altresì sottolineato, richiamando a sostegno della propria argomentazione la pronuncia di questa Corte n. 17461 che 2014, che l'istanza di distrazione non possa riferirsi direttamente alla parte, non rientrando nei poteri del difensore ex art. 84 c.p.c. quello di disporre del beneficio, con conseguente impossibilità di ritenere sussistente una rinuncia implicita della parte. La censura è meritevole di accoglimento per le ragioni che verranno di seguito illustrate. L'ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione civile, n. 1989 del 2020, dopo avere quadro giurisprudenziale ricostruito riferimento, evidenzia la non univocità degli orientamenti in merito agli effetti della presentazione dell'istanza di distrazione delle spese da parte dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nello specifico, se comporti o meno la rinuncia implicita al beneficio, da parte dell'assistito, con conseguente legittimità del rigetto della relativa istanza. In particolare, è ricomposta la posizione restrittiva assunta dalla Sezione lavoro della Suprema Corte (Cass. n. 4379 del 1978;
Cass. n. 5579 del 1978;
Cass. n. 1464 del 1980;
Cass. 3901 del 1983;
Cass. n. 267 del 1984) formatasi durante la vigenza del patrocinio a spese dello Stato di cui agli artt. 13 e 14 della 1. n. 533 del 1974, ribadita recentemente (da Cass. Sez. Seconda n. 5232 del 2018, proprio in Ric. 2015 n. 23814 sez. SU - ud. 22-09-2020 -5- му merito al beneficio di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, rilevante nella fattispecie in esame). Emerge come parte della giurisprudenza di legittimità, muovendo dall'incompatibilità del patrocinio a spese dello Stato con l'istituto della distrazione delle spese, abbia ritenuto, sia in passato che di recente, che la presentazione dell'istanza ex art. 93 c.p.c. costituisca implicita rinuncia agli effetti dell'ammissione al beneficio, essendo direttamente riferibile al non abbiente per effetto della procura conferita al difensore che presenta istanza di distrazione. A fronte di tale orientamento alcune decisioni minoritarie avrebbero, di converso, escluso l'operatività del descritto automatismo, affermando che la rinuncia al beneficio non solo debba essere inequivoca ed esplicita ma anche direttamente riferibile alla parte interessata, non rientrando nei poteri del difensore, ex art. 84 c.p.c., quello di disporre del diritto di difesa del non abbiente (sempre con riferimento alla Sezione lavoro: Cass. n. 3406 del 1979;
Cass. n. 530 del 1981;
Cass. n. 5850 del 1983;
Cass. 2535 del 1984). Nel descritto contesto rileva, secondo l'ordinanza interlocutoria, la posizione assunta da Cass. pen., Sez. 3, n. 9178 del 2009, la quale, in via incidentale, ha escluso che l'istituto della distrazione di cui all'art. 93 c.p.c. possa trovare applicazione nell'ambito della procedura di patrocinio a spese dello Stato in favore della parte civile nel processo penale, con conseguente rigetto della relativa istanza di liquidazione dei compensi. Nel dettaglio detta decisione ha affermato la necessità di provvedere in merito alla richiesta di liquidazione, pur se in presenza di precedente istanza di distrazione da parte del difensore del soggetto ammesso al patrocinio statale atteso che, essendo i due istituti incompatibili, questa debba ritenersi come tamquam