Cass. pen., sez. V trib., ordinanza 14/06/2023, n. 25809

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., ordinanza 14/06/2023, n. 25809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25809
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANESCU KOLUDRA CLEO nato il 22/03/2000 avverso la sentenza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.11 ricorso proposto nell'interesse di C K S - con cui si insta per l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia ex art. 444 cod. proc. pen. applicativa della pena di mesi sei di reclusione in relazione ai reati di lesione aggravata e porto in luogo aperto al pubblico di una lametta - per omessa motivazione sulla determinazione della pena applicata e sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione giuridica del fatto - è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata emessa il 9.2.2023, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità;
ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01;
conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01). Alla stregua di tale previsione si è altresì concluso che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca un vizio attinente alla determinazione della pena (come nel ricorso in scrutinio), a meno che non ricorra l'ipotesi di pena illegale - non dedotta nè sussistente nel caso di specie. Quanto alla qualificazione giuridica, va premesso che, già prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv. 215826), così affermavano: "Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, M, Rv. 27261901. Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017 Rv. 271789;
Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015 Cc. Rv. 264766);
laddove nel caso di specie alla stregua dell'imputazione non balza affatto evidente la erroneità della qualificazione giuridica dei fatti, dedotta peraltro in maniera dei tutto generica dal ricorrente.
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