Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24397

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24397
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLUCCIO SALVATORE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 05/09/1967 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, dott. S T, che conclude per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria dell'avv. G P, che conclude per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Sezione Quinta di questa Corte con sentenza n. 2640 del 23 settembre 2021, dep. 2022, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria 1'8 giugno 2020, che aveva confermato la responsabilità di S C in ordine al reato associativo di cui al capo di imputazione 30) e ai reati di trasferimento fraudolento di beni di cui ai capi 27) e 29), limitatamente al reato di cui al capo 27), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della stessa Corte di appello, rigettando il ricorso nel resto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. S C, tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione lamenta errore di fatto in ordine al primo motivo di ricorso per cassazione, avente ad oggetto l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine espletati tra il giorno 12 settembre 2012 e il giorno 1 febbraio 2016. Rileva il difensore che detta inutilizzabilità era stata invocata sul presupposto che la Procura di Reggio Calabria, dopo avere chiesto ed ottenuto - in data 12 settembre 2012 - l'archiviazione nei confronti di C per il delitto ex art. 416-bis cod. pen., aveva proseguito in altro procedimento le indagini per lo stesso reato senza chiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, in violazione quindi dell'art. 414 cod. proc. pen. Tale riapertura sarebbe avvenuta tardivamente solo I'l febbraio 2016. Osserva la difesa che la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione per due ragioni e precisamente la mancata indicazione degli atti di indagine inutilizzabili ed il fatto che le indagini riguarderebbero un periodo diverso e soggetti diversi dal procedimento archiviato. Evidenzia il difensore, in relazione al primo profilo, che contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di cassazione, all'interno del primo motivo il ricorrente specificava più volte che l'inutilizzabilità riguardava tutti gli atti di indagine espletati nell'arco temporale di riferimento e che, comunque, si invocava quantomeno (a p.

7-8 del ricorso) l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale del 22 gennaio 2013, decisiva ai fini della responsabilità di C. Quanto al secondo profilo, osserva che la diversità dei partecipi in relazione alle due associazioni contestate, ammessa nello stesso ricorso, non rileva ai fini della valutazione in ordine all'identità sostanziale dei due reati, e che non è vero che le due associazioni riguardassero periodi diversi, ricomprendendo l'imputazione oggetto dell'odierno procedimento anche il periodo dell'altro procedimento archiviato. Aggiunge che trattasi di due errori di fatto la cui emendabilità è possibile solo con il ricorso straordinario.

2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia errore di fatto quanto all'omessa valutazione di motivi di ricorso decisivi. Il difensore rileva, altresì, che C, tramite i propri difensori di fiducia, presentava motivi nuovi di ricorso che non sono stati trattati sul presupposto erroneo che fossero tematiche affrontate in occasione della trattazione dei motivi principali di ricorso. Osserva, invece, il ricorrente che con il primo dei motivi nuovi la difesa invocava l'annullamento della sentenza con riferimento al delitto associativo sub 30), stante l'evidente contraddizione interna della sentenza di secondo grado nell'avere, da un lato, addebitato a S C il ruolo di apicale della cosca, quale gestore degli aspetti riguardanti il patrimonio e le modalità di impiego dello stesso, e, dall'altro, escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis comma sesto, cod. pen., ritenendo non raggiunta la prova del reimpiego finanziario dei proventi illeciti della cosca;
contraddizione tanto pacifica quanto decisiva e in alcun modo affrontata dalla sentenza di cassazione, che incorre, pertanto, anche con riguardo a tale profilo, in errore di fatto. Aggiunge che con il secondo dei motivi nuovi si deduceva che S C sarebbe stato assolto con formula piena dal delitto associativo nel processo Nostromo per il periodo settembre 2002- 11.3.14 e che quindi le nuove prove per essere pertinenti avrebbero dovuto riguardare il periodo successivo al marzo 2014, già coperto da giudicato;
e che anche tale deduzione non sarebbe stata considerata dalla Corte di cassazione, che, ancora una volta, sarebbe incorsa in .un errore di fatto. Il ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata.
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