Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2023, n. 03853
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15521-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'AIO, ANTONIETTA CORETTI, A S;
-ricorrente -
contro
M A, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE
Oggetto R.G.N.15521/2021 Cron. Rep. Ud.20/12/2022 PU SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D G;
-controricorrente -
contro
FILCA CISL LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N. 294, presso lo studio dell'Avvocato VALERIO VALLEFUOCO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FRANCESCO FORMENTO;
-controricorrente avverso la sentenza n. 45/2021 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 25/03/2021 R.G.N. 281/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M che ha concluso per accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato EMANUELE DE ROSE;
uditi gli Avvocati D G, VALERIO VALLEFUOCO, FRANCESCO FORMENTO.
FATTI DI CAUSA
Si controverte del diritto di Andrea M (dipendente della Filca CISL LIGURIA dal 2008 ed eletto rappresentante sindacale della medesima associazione nel 2009) ad ottenere, nei confronti dell’INPS, l’ accredito della contribuzione figurativa prevista dall’art. 31, comma terzo,l. n. 300 del 1970 per gli anni 2012- 2015 . Il M aveva chiesto il riconoscimento della contribuzione figurativa dal 2012 sostenendo che solo da tale epoca aveva svolto l’attività sindacale a tempo pieno e la stessa richiesta, con domanda del 28.11.2011, fu avanzata dalla FILCA CISL LIGURIA che aveva pretes o anche la restituzione della contribuzione versata dal 2009. Inizialmente, l’INPS accolse larichiesta del lavoratore, quanto agli anni 2012 e 2014, ma per quelli successivi respinse la domanda in ragione del disposto dell’art. 3, comma 1, d.lgsn. 564 del 1996, interpretato nel senso che il beneficio non spetti nell’ipotesi in cui l’attività sindacale è svolta a favore del proprio datore di lavoro. A seguito del diniego e della revoca degli accreditamenti inizialmente riconosciuti, il Mpropose ricorso giudiziario nei confronti dell’INPS ed il Tribunale di Genova, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio con la FILCA CISL LIGURIA, rigettò la domanda sulla base della preliminare ed assorbente considerazione che non vi era prova che il lavoratore avesse chiesto per gli anni in questione di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata del mandato sindacale, come previsto dall’art. 31 l. n. 300 del 1970 e 3, comma 1, d.lgs n. 564 del 1996. Non era utile allo scopo la lettera della FILCA CISL LIGURIA, che in effetti aveva confermato la chiamata a tempo pieno a ricoprire l’incarico di dirigente sindacale componente del Consiglio Generale a decorrere dal 1/1/2011, in quanto l’impegno assoluto senza retribuzione era smentito dal fatto che il lavoratore era stato sempre retribuito regolarmentemediante corresponsione di tutti gli istituti diretti ed indiretti, come era emerso dall’acquisizione delle buste paga. LaCorte territoriale, su impugnazioni separate e poi ri unite del M e della FILCA CISL LIGURIA, ha accolto gli appelli. In particolare, puntualizzata l’illegittimità della motivazioneaddotta dall’INPS in sede amministrativa, relativa alla circostanza che la contribuzione non era accreditabile quando l’attività sindacale era svolta presso lo stesso datore di lavoro, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimità espressa sin da Cass. n. 1454 del 1984, la Corte d’appello ha rilevato che ilgiudice di primo grado nell’ accertare , come è doveros o, i presupposti di applicazione della fattispecie, avrebbe dovuto rilevare che nel caso di specie l’INPS non aveva mai contestato in fatto che il M avesse richiesto ed ottenuto l’aspettativa non retribuita per svolgere l’incarico sindacale.Dunque, il Tribunale non avrebbe potuto d’ufficio verificare la mancanza della richiesta scritta di sospensione dell’attività lavorativa e della retribuzione da parte del lavoratore, così come la mancanza di un formale
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'AIO, ANTONIETTA CORETTI, A S;
-ricorrente -
contro
M A, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE
Oggetto R.G.N.15521/2021 Cron. Rep. Ud.20/12/2022 PU SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D G;
-controricorrente -
contro
FILCA CISL LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA N. 294, presso lo studio dell'Avvocato VALERIO VALLEFUOCO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FRANCESCO FORMENTO;
-controricorrente avverso la sentenza n. 45/2021 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 25/03/2021 R.G.N. 281/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R M che ha concluso per accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato EMANUELE DE ROSE;
uditi gli Avvocati D G, VALERIO VALLEFUOCO, FRANCESCO FORMENTO.
FATTI DI CAUSA
Si controverte del diritto di Andrea M (dipendente della Filca CISL LIGURIA dal 2008 ed eletto rappresentante sindacale della medesima associazione nel 2009) ad ottenere, nei confronti dell’INPS, l’ accredito della contribuzione figurativa prevista dall’art. 31, comma terzo,l. n. 300 del 1970 per gli anni 2012- 2015 . Il M aveva chiesto il riconoscimento della contribuzione figurativa dal 2012 sostenendo che solo da tale epoca aveva svolto l’attività sindacale a tempo pieno e la stessa richiesta, con domanda del 28.11.2011, fu avanzata dalla FILCA CISL LIGURIA che aveva pretes o anche la restituzione della contribuzione versata dal 2009. Inizialmente, l’INPS accolse larichiesta del lavoratore, quanto agli anni 2012 e 2014, ma per quelli successivi respinse la domanda in ragione del disposto dell’art. 3, comma 1, d.lgsn. 564 del 1996, interpretato nel senso che il beneficio non spetti nell’ipotesi in cui l’attività sindacale è svolta a favore del proprio datore di lavoro. A seguito del diniego e della revoca degli accreditamenti inizialmente riconosciuti, il Mpropose ricorso giudiziario nei confronti dell’INPS ed il Tribunale di Genova, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio con la FILCA CISL LIGURIA, rigettò la domanda sulla base della preliminare ed assorbente considerazione che non vi era prova che il lavoratore avesse chiesto per gli anni in questione di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata del mandato sindacale, come previsto dall’art. 31 l. n. 300 del 1970 e 3, comma 1, d.lgs n. 564 del 1996. Non era utile allo scopo la lettera della FILCA CISL LIGURIA, che in effetti aveva confermato la chiamata a tempo pieno a ricoprire l’incarico di dirigente sindacale componente del Consiglio Generale a decorrere dal 1/1/2011, in quanto l’impegno assoluto senza retribuzione era smentito dal fatto che il lavoratore era stato sempre retribuito regolarmentemediante corresponsione di tutti gli istituti diretti ed indiretti, come era emerso dall’acquisizione delle buste paga. LaCorte territoriale, su impugnazioni separate e poi ri unite del M e della FILCA CISL LIGURIA, ha accolto gli appelli. In particolare, puntualizzata l’illegittimità della motivazioneaddotta dall’INPS in sede amministrativa, relativa alla circostanza che la contribuzione non era accreditabile quando l’attività sindacale era svolta presso lo stesso datore di lavoro, in quanto contrastante con la giurisprudenza di legittimità espressa sin da Cass. n. 1454 del 1984, la Corte d’appello ha rilevato che ilgiudice di primo grado nell’ accertare , come è doveros o, i presupposti di applicazione della fattispecie, avrebbe dovuto rilevare che nel caso di specie l’INPS non aveva mai contestato in fatto che il M avesse richiesto ed ottenuto l’aspettativa non retribuita per svolgere l’incarico sindacale.Dunque, il Tribunale non avrebbe potuto d’ufficio verificare la mancanza della richiesta scritta di sospensione dell’attività lavorativa e della retribuzione da parte del lavoratore, così come la mancanza di un formale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi