Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1976, n. 1575
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Nel caso in cui non abbia luogo la consegna dell'opera appaltata, perche rovinata in parte, prima della sua ultimazione, per causa imputabile all'appaltatore, non e consentito far ricorso a tutte le Disposizioni che regolano le varie ipotesi in cui il contratto di appalto non viene compiutamente eseguito per causa non imputabile all'appaltatore. Il principio, infatti, secondo il quale nell'ipotesi di perimento della cosa per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il perimento stesso e a carico dell'appaltatore (art 1673 cod civ), opera, a maggior ragione, nell'ipotesi che il perimento sia proprio a lui, in tutto o in parte, imputabile, senza che possa aver rilievo la circostanza che il perimento sia stato solo parziale.*