Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2009, n. 8008
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. F G - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9355/2005 proposto da:
M D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentato e difeso dall'avvocato M G con procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LE GENERALI ASSIC SPA in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. C T e Sig. R G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato B A, rappresentato e difeso dall'avvocato C F A con procura speciale del notaio Dott. DALL'ARMI GIOVANNI BATTISTA in Mogliano Veneto Repertorio N. 164684;
- controricorrente -
e contro
S A;
- intimato -
avverso la sentenza n. 503/2004 del TRIBUNALE di LUCCA, emessa il 13.02.2004;depositata il 04/03/2004 R.G.N. 2366/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2009 dal Consigliere Dott. A SIRITO;
udito l'Avvocato STEFANO AGAMENNONE;
udito l'Avvocato ARMANDO PRASTARO (per delega avv. ACHILLE CARONE FABIANI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riformando la prima sentenza, il Tribunale di Lucca ha accertato l'uguale responsabilità della Mazzanti e del Simonini nella produzione di un sinistro stradale in occasione del quale la prima aveva citato in giudizio il secondo e la Ass.ni Generali s.p.a. per il risarcimento del danno alla persona. La sentenza ha, dunque, respinto la domanda della Mazzanti e l'ha condannata a restituire alla compagnia le somme percepite in forza della sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione la Mazzanti a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso la Ass.ni Generali s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per la violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 110 e 114, del D.Lgs. n.285 del 1992, art. 46, nonché dell'art. 2054 c.c., sostenendo che il
giudice - accertato che nella corsia di marcia del Simonini v'era l'obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati - avrebbe male interpretato la disposizione dell'art. 110 C.d.S., che impone a chi deve dare la precedenza l'obbligo di adottare tutte le possibili cautele fino a fermarsi in prossimità del senso unico alternato per accertare che: non vi siano veicoli in transito dalla opposta corsia di marcia. Sotto altro profilo, sostiene la violazione dell'art. 114 C.d.S., laddove il segnale di precedenza indica all'utente la precedenza di passaggio rispetto ai veicoli provenienti nel senso opposto di marcia. Il giudice avrebbe, altresì, errato dove argomenta circa l'agevole passaggio di due ciclomotori che si incrocino, senza tener conto che nella fattispecie il passaggio era ridotto per la presenza di un arco a sesto acuto sulla strada. Infine, il giudice avrebbe errato a considerare l'art. 2054 c.c., comma 2, come regola di generale applicazione, senza invece tener
conto della possibilità di ricorrere ad essa solo nel caso in cui si possa escludere la graduazione di responsabilità.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio della motivazione laddove la sentenza non ha tenuto conto del fatto che ella viaggiava a velocità moderata (non v'erano tracce di frenata del suo mezzo sull'asfalto), e che, invece, l'altro mezzo viaggiava a velocità elevata.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati sono infondati.
In realtà la ricorrente, più che censurare vizi di legittimità, ripropone una serie di questioni di fatto tendenti ad una nuova ed inammissibile valutazione del merito della controversia. La sentenza risulta immune da vizi giuridici laddove, in primo luogo, si adegua al consolidato principio giurisprudenziale, che occorre qui ribadire, in ragione del quale, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla, circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671;14 novembre 1997, n. 11278 - cfr. anche Cass. 15 gennaio 2003, n. 477, quanto all'invasione dell'altra corsia da parte di uno dei conducenti).
Ciò premesso, la sentenza, attraverso l'esame di tutti gli elementi probatori emersi, perviene all'accertamento che, nel punto in questione, la strada è sufficientemente ampia da consentire il passaggio di due ciclomotori che si incrocino e che, se, per un verso, è vero che l'incidente non si sarebbe verificato se il Simonini avesse osservato la prescrizione di precedenza, per altro verso è pur vero che l'incidente non si sarebbe ugualmente verificato se la Mazzanti avesse tenuto la destra ed avesse improntato la propria condotta alle comuni regole di prudenza. Si tratta di un accertamento di merito che, in quanto congruamente e logicamente motivato, si sottrae alla censura di legittimità. Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di legittimità.