Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/12/2022, n. 49121
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di C G C, nato a Paternò il 28/05/1938 avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Cse;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile la richiesta della Procura generale presso la stessa Corte per il riconoscimento della sentenza di condanna irrevocabile emessa da un Tribunale tedesco nei confronti di G C C, ai fini della recidiva, delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale.
2. Secondo la Corte di appello, l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016 prevedeva già la possibilità di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti senza procedere al suo formale riconoscimento.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, 12 cod. pen., 730 e 731 cod. proc. pen. Il citato art. 3 non ha implicitamente abrogato le disposizioni degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. (in tal senso depone l'espressione "anche in assenza di riconoscimento"), ma ha soltanto una portata integrativa degli istituti del l'ordinamento italiano e deve essere letto congiuntamente agli altri provvedimenti normativi emanati in parti data recanti i nn. 74 e 75. L'ambito di rilevanza dell'art. 3 cit. non viene a coprire tutte le ipotesi previste dall'art. 12 cod. pen.;
inoltre, la riforma del Libro XI ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2017 non ha riguardato il procedimento di riconoscimento disciplinato dagli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con l'arresto n. 47414 del 2021, che ha ritenuto ancora necessaria la procedura del riconoscimento quando la condanna straniera rilevi a fini diversi da quelli indicati dall'art. 12 cod. pen. Quindi la richiesta di riconoscimento nel caso in esame per gli effetti della recidiva e dell'applicazione di pene accessorie è pienamente ammissibile e va adottata ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. In particolare, per le pene accessorie la produzione "automatica" di tale effetto è incompatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento (ed in particolare il diritto di difesa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Preliminarmente e con portata assorbente va rilevata la irritualità della procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. Invero, è lo stesso ricorrente ad allegare di aver
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Cse;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile la richiesta della Procura generale presso la stessa Corte per il riconoscimento della sentenza di condanna irrevocabile emessa da un Tribunale tedesco nei confronti di G C C, ai fini della recidiva, delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale.
2. Secondo la Corte di appello, l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016 prevedeva già la possibilità di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti senza procedere al suo formale riconoscimento.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, 12 cod. pen., 730 e 731 cod. proc. pen. Il citato art. 3 non ha implicitamente abrogato le disposizioni degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. (in tal senso depone l'espressione "anche in assenza di riconoscimento"), ma ha soltanto una portata integrativa degli istituti del l'ordinamento italiano e deve essere letto congiuntamente agli altri provvedimenti normativi emanati in parti data recanti i nn. 74 e 75. L'ambito di rilevanza dell'art. 3 cit. non viene a coprire tutte le ipotesi previste dall'art. 12 cod. pen.;
inoltre, la riforma del Libro XI ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2017 non ha riguardato il procedimento di riconoscimento disciplinato dagli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con l'arresto n. 47414 del 2021, che ha ritenuto ancora necessaria la procedura del riconoscimento quando la condanna straniera rilevi a fini diversi da quelli indicati dall'art. 12 cod. pen. Quindi la richiesta di riconoscimento nel caso in esame per gli effetti della recidiva e dell'applicazione di pene accessorie è pienamente ammissibile e va adottata ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. In particolare, per le pene accessorie la produzione "automatica" di tale effetto è incompatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento (ed in particolare il diritto di difesa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Preliminarmente e con portata assorbente va rilevata la irritualità della procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. Invero, è lo stesso ricorrente ad allegare di aver
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