Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/1973, n. 3244

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Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo a norma dell'art 647 cod proc civ, ha autorita ed efficacia di giudicato ed e assimilabile ad una sentenza di condanna; pertanto in Sede di opposizione all'esecuzione possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, siano essi modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, e non anche i fatti anteriori. ( Conf 1763/69, mass n 340817).*

Gli scritti provenienti da terzi, pur avendo valore di semplici indizi e non di prova piena, possono essere utilizzati dal giudice come elementi idonei, in concorso con altri elementi desumibili da risultanze diverse, per la formazione del suo convincimento. ( Conf 3104/71, mass n 354430).*

E inammissibile in Cassazione una censura che si basi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito. ( Conf 707/73, mass n 362890).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/1973, n. 3244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3244
Data del deposito : 27 novembre 1973

Testo completo

Gli scritti provenienti da terzi, pur avendo valore di semplici indizi e non di prova piena, possono essere utilizzati dal giudice come elementi idonei, in concorso con altri elementi desumibili da risultanze diverse, per la formazione del suo convincimento. ( Conf 3104/71, mass n 354430).*