Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2008, n. 16534
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce al giudice amministrativo le controversie in materia di pubblico impiego quando la pretesa si fonda su circostanze anteriori al 30 giugno 1998; ne consegue che, ove il lavoratore fondi la domanda sul possesso di un requisito di servizio asseritamente maturato prima di tale data - servizio necessario ai fini dell'ammissione ad una procedura concorsuale interna - nessun rilievo assume il fatto che la procedura selettiva sia stata effettivamente bandita nell'anno 2000, perché, per verificare la legittimità dell'esclusione dalla medesima, occorre accertare circostanze che si collocano in data anteriore al 30 giugno 1998.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IA, DA NO, NI UC, PO NO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato ANDREONI AMOS, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PICCININI ALBERTO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 915/05 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 18/09/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/08 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato Atos ANDREONI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Bologna del 25 luglio 2002 i ricorrenti in epigrafe indicati - premesso di essere tutti dipendenti del Ministero delle Comunicazioni con la qualifica di perito, di essere stati inquadrati dal 2 ottobre 1997 nell'area C, posizione economica CI, in forza del decreto di inquadramento del 18 maggio 1998, ed assumendo di avere svolto le superiori mansioni di perito coordinatore a partire da periodo precedente al decreto, chiedevano la retrodatazione nel medesimo inquadramento con decorrenza dal primo gennaio 1994;
i dipendenti facevano valere altresì la ulteriore pretesa alla valutazione del servizio prestato dal 1986 fino al 31 dicembre 1997 nella superiore ex qualifica settima, corrispondente alla posizione economica CI, ai fini dell'ammissione ad una procedura concorsuale interna, consistente in un corso di qualificazione finalizzato al passaggio dalla posizione economica C1 a quella C2. Costituitosi il Ministero delle Comunicazioni, il Giudice adito dichiarava il difetto di giurisdizione per tutti i fatti risalenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998, mentre accoglieva il ricorso per il periodo successivo, nonché la domanda relativa al riconoscimento dello svolgimento delle