Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2022, n. 22581

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2022, n. 22581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22581
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

e - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 212-2021 proposto da: Ric. 2021 n. 00212 sez. SU -ud. 07-06-2022 - 2 - F A, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI

68, presso lo studio dell'avvocato F P, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati P G e G N;
-ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI

25;
-controricorrente - nonchè

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LIGURIA;
-intimato - avverso la sentenza n. 131/2020 della CORTE DEI CONTI -II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 15/05/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2022 dal Consigliere A P P;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Aggiunto L S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato P G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 15 maggio 2020, la Corte dei Conti – II sezione giurisdizionale centrale d’appello ha rigettato l’impugnazione di Ric. 2021 n. 00212 sez. SU -ud. 07-06-2022 - 3 - A F avverso la sentenza di primo grado, che, su ricorso del Procuratore presso la Corte dei conti della Liguria, aveva condannato Next s.r.l. e il medesimo, in qualità di amministratore unico, al pagamento della somma di € 216.240,00 oltre accessori, a titolo di responsabilità per l’esecuzione non corretta e la rappresentazione di una realtà artatamente travisata degli obblighi assunti con il contratto stipulato con la Provincia di Savona, finalizzato alla creazione e alla gestione, presso i Centri per l’impiego provinciali, di un servizio di sportello per orientamento e sostegno di nuove iniziative imprenditoriali.

2. Per quanto nell’odierna sede di regolamento di giurisdizione esclusivamente rileva, la Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione contabile, per la dipendenza della domanda risarcitoria dalle modalità di espletamento dei servizi affidati, ovvero dall’attuazione del progetto (quanto allo svolgimento delle attività di promozione, animazione o di accoglienza, informazione e consulenza orientativa dei soggetti interessati e fruitori del servizio) e non dalla mera quantità del servizio realmente effettuato: consistendo il danno, benché determinato dall’intero corrispettivo contrattuale, nell’accertata difformità delle prestazioni documentate da quelle effettivamente compiute.

3. Il Giudice contabile ha reputato doversi esso ascrivere all’esercizio di funzioni svolte dalla società appaltatrice nell’ambito del suo inserimento nell’apparato della Provincia committente e pertanto in qualità di “agente dell’amministrazione”, per la decisiva rilevanza della sua partecipazione al comitato di valutazione del business plan , condizionante la concessione dei contributi in favore delle imprese;
sicché, la sua responsabilità aveva avuto ad oggetto un inadempimento, non già meramente relativo a partite di dare/avere riferibile a questioni contrattuali tra le parti,ma direttamente incidente, Ric. 2021 n. 00212 sez. SU -ud. 07-06-2022 - 4 - siccome esteso e protratto, sulla realizzazione del programma stesso dell’appalto.

4. Con atto notificato il 16 (23) dicembre 2020, A F ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la Procura Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso, eccependone l’inammissibilità, sull’assorbente rilievo della proposizione dal predetto “in proprio” , come risultante dalla procura alle liti rilasciata in calce ad esso e non anche quale “legale rappresentante di Next s.r.l.”: con la conseguente formazione di giudicato anche, per quanto qui rileva, sulla giurisdizione nei confronti della società non impugnante, ma pure del ricorrente contestante la giurisdizione contabile soltanto nei confronti della società e non anche di sé “in proprio”, condannato solidalmente con quella. Il ricorrente ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., deducendo la cancellazione di Next s.r.l. il 10 novembre 2015 e la sua estinzione ai sensi dell’art. 2495 c.c., con la conseguenza di non essere mai stata parte dei giudizi contabili di primo e secondo grado e avendo egli incentrato le impugnazioni esclusivamente sul rapporto tra la Provincia di Savona e Next s.r.l.

5. La causa, inizialmente fissata per la trattazione con rito camerale, è stata quindi rinviata alla pubblica udienza odierna per la rilevanza nomofilattica della questione.

6. Il P.G. ha comunicato una nota argomentata, riservando le conclusioni alla pubblica udienza e il ricorrente memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

7. All’odierna udienza di discussione il P.G. ha concluso per la spettanza della giurisdizione alla Corte dei Conti, richiamando la nota depositata e il difensore del ricorrente per la giurisdizione invece del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 00212 sez. SU -ud. 07-06-2022 - 5 -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da A F “in proprio” e non anche quale “legale rappresentante di Next s.r.l.”.

1.1. Essa è innanzi tutto ammissibile, non essendo necessaria la sua proposizione, anziché con controricorso, con ricorso incidentale. E ciò per non avere la parte controricorrente dedotto alcun errore nella sentenza ex adverso impugnata (in particolare, di mancato rilievo dell’essere stato parte nei giudizi di merito esclusivamente A F e di supposta esistenza di un suo rapporto di servizio con la Provincia di Savona: p.to 1.3. della memoria), avendo anzi oppostone la formazione del giudicato;
sicché, detta sentenza non ha, neppure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, che esiga la proposizione di unricorso incidentale, per impossibilità di ripresentarla con ilcontroricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, non soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazioneanche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica (Cass. 13 aprile 2002, n. 5357;
Cass. 10 novembre 2021,n. 33109).
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