Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2023, n. 24251

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2023, n. 24251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24251
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da G F, nato a Roncoferraro il 05-12-1950;
G I, nato a Roncoferraro il 03-03-1952 avverso la ordinanza del 24-06-2022 della Corte di appello di Venezia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.;
udita la relazione del Consigliere V D N;
letta la requisitoria del Procuratore generale, F C, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha rigettato la richiesta di revisione avanzata da F e I G in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Mantova in data 22 gennaio 2020 come confermata dalla sentenza della Corte di appello di Brescia del 18 febbraio 2021, irrevocabile il 5 maggio 2021. 2. Il ricorso è affidato ad un unico complesso motivo con il quale i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza e alla rilevanza delle nuove prove dedotte dalla difesa. In particolare, sostengono di aver fondato l'istanza di revisione sulla base delle seguenti prove "nuove", espressamente indicate: - ricevuta di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2012, asseritamente attestante il debito tributario di cui alla condanna, dalla quale poteva evincersi l'avvenuto invio della dichiarazione stessa in data 26 gennaio 2014 e, pertanto, in epoca successiva sia rispetto al termine massimo stabilito dalla legge per la validità della stessa e sia, soprattutto, rispetto al termine individuato dalla legge come "momento consumativo" del reato in contestazione;
- ricevuta di presentazione di una ulteriore (ed anzi precedente) dichiarazione IVA relativa sempre per l'anno 2012, inviata già in data 29 settembre 2013, dalla lettura della quale risultava invece l'indicazione non già di un debito bensì di un credito tributario pari ad euro 13.155. Osservano che la Corte d'appello, con motivazione manifestamente illogica, avrebbe affermato che li predetti documenti, ossia le prove nuove, sarebbero stati implicitamente valutati dai giudici di merito ed obiettano che l'istanza di revisione non si limitava alla allegazione di un unico elemento probatorio bensì conteneva anche la richiesta di un ulteriore prova che, pur presente nel fascicolo, era stata completamente ignorata dai giudici di merito. Il riferimento è alla dichiarazione fiscale presentata dalla società "Città Giardino S.r.l." attestante la sussistenza di un credito e non già di un debito tributario. La Corte di appello di Venezia, investita della richiesta di revisione in relazione a tale prova nuova, avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto;
viceversa avrebbe dovuto considerare la rilevanza e l'efficacia di tale ulteriore prova ai fini della revisione, in quanto elemento certamente idoneo a dimostrare, sia singolarmente che congiuntamente agli ulteriori elementi di prova, che, alla data di consumazione del reato, la società aveva presentato una sola tempestiva dichiarazione attestante un credito e non un debito.
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