Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36236

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2022, n. 36236
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36236
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16395/2015 R.G. proposto da Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Paulucci de’ Calboli n. 44, presso lo studio Viglione, rappresentato e difesodall’avvocato D A F;
–ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;
–intimata – avverso la sentenza n. 716/1/14, depositata il 22 dicembre 2014, della Commissione tributaria regionaledella Basilicata;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 novembre 2022, dal Consigliere dott. L P;
Tributi altri lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. C M, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del primo motivo e rigettarsi il secondo motivodi ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. –Con sentenza n. 716/1/14, depositata il 22 dicembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, così parzialmente riformando la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dal contribuente in relazione a provvedimento giudiziale (adottato exart. 186 quater cod. proc. civ.) recante condanna al pagamento di un conguaglio sull’indennità di espropriazione (già) convenuta in atto di cessione volontaria del 13 novembre 1991 (rep. 15716). Premesso che l’appellante aveva rinunciato al motivo di appello che involgeva le reclamate agevolazioni (d.p.r. n. 601 del 1973, artt. 23 e 24), il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, -diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, -l’atto giudiziario andava tassato per il suo contenuto dispositivo, -di accertamento, dunque, di un diritto a contenuto patrimoniale, - e, così, con l’aliquota dell’1%, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 8, lett. c), della tariffa allegata, parte prima. 2. - Il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza ricorre per la ca ssazione della se ntenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entratenon ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 17 novembre2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n.137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
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