Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 46577

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 46577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46577
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENDELKA ADAM PRZEMYSLAW nato in Polonia il 26/08/1985 avverso la sentenza emessa il 24/10/2022 dalla CORTE di APPELLO di

MILANO

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale;
udita la relazione svolta dal Consigliere L A;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24/10/2022 la Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria polacca di A P M in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 12 giugno 2019 dal Tribunale di Siedlce per il reato di cui all'art. 294, par. 1, del codice penale polacco (ricettazione), aggravato ai sensi dell'art. 294 del medesimo codice, in ragione del rilevante valore patrimoniale dei beni in oggetto.

2. La pronuncia rescindente, rigettato ogni altro motivo di ricorso, aveva ritenuto fondato il profilo attinente alla inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 5 TUE, artt. 6, 7, 52 CDFUE, artt.

5-8 CEDU, e la mancanza di motivazione in ordine alla violazione del principio di proporzionalità da parte dell'autorità polacca nell'emissione a carico del M del mandato di arresto europeo. In particolare, richiamati i principi che disciplinano le procedure di consegna tra Stati membri, si evidenziava in quella sede che l'autorità giudiziaria polacca aveva emesso il mandato di arresto europeo "allo scopo di condurre il procedimento istruttorio in corso presso la Procura Distrettuale di Siedlce", con la conseguenza che il provvedimento restrittivo sembrava emesso per esigenze investigative (peraltro imprecisate nel contenuto e nel tempo) senza alcun riferimento al successivo esercizio dell'azione penale, in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità circa l'inammissibilità di un mandato di arresto europeo per ragioni esclusivamente investigative ed indeterminate;
l'annullamento, quindi, era determinato dalla rilevata incertezza circa le esigenze istruttorie poste a fondamento dell'adozione del mandato di arresto europeo e dalla conseguente esigenza di chiarire, mediante la richiesta di informazioni integrative all'autorità emittente, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, quali fossero gli atti istruttori da compiere con la presenza della persona richiesta in consegna, e se la sua presenza fosse indispensabile per il prosieguo del procedimento ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

2.1 Il giudice di rinvio, pertanto, attraverso il competente ufficio del Ministero della Giustizia, aveva acquisito le informazioni integrative presso la Procura Distrettuale di Siedlce, concludendo nel senso che il mandato di arresto non rispondeva ad esigenze "esclusivamente investigative" bensì a ragioni di natura eminentemente processuale e che la presenza del M era necessaria al fine di consentire di assumerne l'interrogatorio e di esercitare il diritto di difesa, in assenza di altri strumenti in grado di assolvere a tale finalità e, quindi, nell'impossibilità di proseguire altrimenti il procedimento.
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