Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/11/2020, n. 25845
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36258-2018 proposto da: LETTIERI G, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall'avv. A B;- ricorrenti - 2020 contro 1259 UNICREDIT LEASING SPA (GIA' LOCAT SPA), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall'avv. A D S;- controricorrente - nonchè contro BNC SRL IN LIQUIDAZIONE (GIA' NAUTICA CASAROLA SRL), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI N. 88 presso lo studio dell'avv. A R e rappresentata e difesa dall'avv. L M;- controricorrente - Nonché da: BNC SRL IN LIQUIDAZIONE (GIA' NAUTICA CASAROLA SRL), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G MAZZINI N 88, presso lo studio dell'avvocato A R, rappresentato e difeso dall'avvocato L M;- ricorrente incidentale - nonchè contro LETTIERI G, UNICREDIT LEASING SPA (GIA' LOCAT SPA);- intimati - avverso la sentenza n. 3899/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. E S;Rilevato che: G L convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Npoli N C s.r.l. (poi B.N.C. s.r.l. in liquidazione) e Locat s.p.a. (poi Unicredit Leasing s.p.a.). Espose l'attore che con contratto di data 5 luglio 2007 aveva convenuto con N C l'acquisto dell'imbarcazione Riva Dolcevita 019 per il prezzo così composto: Euro 25.000,00 a titolo di caparra;Euro 1.100.000,00 mediante la cessione del contratto di leasing stipulato quale utilizzatore con Locat in data 4 giugno 2006 e relativo all'imbarcazione Riva Rivale 52 venduta al concedente dalla stessa N C;pagamento del saldo di Euro 1.155.000,00 entro settembre 2007. Aggiunse che N C si era resa inadempiente sia in relazione ai lavori per l'imbarcazione che al pagamento delle rate del leasing a decorrere dal luglio 2008 (rate erroneamente corrisposte fino al novembre 2008 dai collaboratori del L). Chiese quindi: la risoluzione del contratto del 5 luglio 2007 per inadempimento di N C, con condanna al risarcimento del danno pari ad Euro 70.000,00 per la locazione di altra imbarcazione;l'accertamento del subentro di N C nel contratto di leasing relativo all'imbarcazione Riva Rivale 52 ed in subordine di trasferire anche ai sensi dell'art.2932 cod. civ. la detta imbarcazione a N C;la condanna di N C e Unicredit Leasing s.p.a. in solido al pagamento della somma di Euro 73.702,91 quali canoni di leasing per il periodo luglio 2008 - novembre 2008;in subordine, la declaratoria di risoluzione per inadempimento di N C del contratto di trasferimento dell'imbarcazione Riva Rivale 52, con condanna al risarcimento del danno pari ad Euro 70.000,00 per la locazione di altra imbarcazione e di N C e Unicredit Leasing s.p.a. in solido al pagamento della somma di Euro 73.702,91 quali canoni di leasing per il periodo luglio 2008 - novembre 2008, nonché la condanna di N C alla restituzione dell'imbarcazione Riva Rivale 52, ovvero il controvalore monetario, oltre l'ulteriore risarcimento del danno. B.N.C. s.r.l. in liquidazione propose la seguente domanda riconvenzionale: declaratoria di risoluzione del contratto di data 5 luglio 2007 per inadempimento del L con condanna al risarcimento del danno, fra cui Euro 64.038,00 per i costi sopportati per le lavorazioni richieste dal L medesimo, ed alla restituzione dei canoni corrisposti da Nutica Casaroli a Locat per conto del L in relazione alla locazione finanziaria dell'imbarcazione Riva Rivale 52 per l'importo di Euro 140.451,30. Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarò la risoluzione del contratto del 5 luglio 2007 relativo all'imbarcazione Riva Dolcevita, condannando il L al pagamento della complessiva somma di Euro 204.322,68 (di cui Euro 63.871,23 per le spese sostenute per gli interventi richiesti dal L), e, in parziale accoglimento della domanda proposta dal L, condannò B.N.C. alla restituzione dell'imbarcazione Riva Rivale 52. Avverso detta sentenza proposero appello principale B.N.C. e appello incidentale il L. Con sentenza di data 2 agosto 2018 la Corte d'appello di Npoli, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiarò la risoluzione del contratto del 5 luglio 2007 per inadempimento di N C, rigettò la domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 63.871,23 e condannò B.N.C. al pagamento della somma di Euro 73.702,91;in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettò la domanda di restituzione dell'imbarcazione Riva Rivale 52. Muovendo dall'appello incidentale, osservò la corte territoriale, premesso che l'art. 18 del contratto del 4 giugno 2006 prevedeva che l'utilizzatore non poteva sublocare o comunque cedere in godimento a terzi l'unità da diporto in mancanza del consenso scritto del concedente, che, sulla base della missiva del 29 ottobre 2007 di Locat e del documento intitolato "appendice per risoluzione consensuale" (che prevedeva che, stante il mancato consenso di utilizzatore e nuovo utilizzatore alla cessione del contratto, il concedente su richiesta del nuovo utilizzatore avrebbe dovuto stipulare una nuova locazione finanziaria), doveva ritenersi che la disponibilità di Locat a consentire il "riscatto anticipato del contratto" era da intendere non come subentro nel contratto, ma come stipulazione di nuovo contratto con N C mediante la manifestazione espressa e formale di tutte e tre le parti senza possibilità di conclusione per facta condudentia (l'art. 18 del contratto del 2006 prevedeva che ogni modifica fosse valida solo se risultante da atto scritto). Aggiunse che, alla luce della domanda del L di risoluzione del contratto del 2007, N C non poteva restare vincolata al leasing avente ad oggetto l'imbarcazione Riva Rivale perché l'assunzione di tale leasing era parte del prezzo del contratto del 2007, per cui i passaggi delle imbarcazioni costituivano l'oggetto di un'operazione globalmente intesa, sicché le domande proposte sul presupposto del subentro di Nutica Casaroli nel contratto non potevano trovare accoglimento. Osservò ancora, con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto del 5 luglio 2007 (la domanda di risoluzione del contratto del 2006 per inadempimento di N C era da disattendere essendo questa terza rispetto a tale contratto), che da una parte l'assunzione del leasing di Riva Dolcevita era stata differita alla consegna del natante (sul documento "proposta" compariva la dicitura "consegna aprile"), mentre inattendibili per la qualità dei testi erano le testimonianze secondo cui sarebbe stato differito anche l'ingresso nel leasing dell'imbarcazione Riva Rivale, dichiarazioni testimoniali in contrasto con la corrispondenza intercorsa fra il L e Locat in base alla quale vi sarebbe stato il subentro di N C nel leasing e nel pagamento dei canoni;dall'altra parte, N C, che aveva ricevuto la consegna dell'altra barca, aveva mantenuto un atteggiamento non lineare circa l'ingresso nel leasing dell'imbarcazione Riva Rivale, non avendo provato, e si trattava dell'aspetto più importante, di avere correttamente adempiuto all'obbligo di eseguire i lavori richiesti dal L e che la barca fosse pronta per la consegna (mentre non incidente era la mancata corresponsione da parte del L della caparra di Euro 25.000,00, tenuto conto dell'importo complessivo di oltre Euro 2.000.000,00 dell'intera operazione e del comportamento successivo di N C), sicché doveva essere disposta la risoluzione del contratto del 2007 per il grave inadempimento di N C, da cui anche il rigetto della domanda proposta da quest'ultima di pagamento della somma di Euro 63.871,23 per i costi sopportati per le lavorazioni richieste.Aggiunse, con riferimento invece all'importo di Euro 140.451,30, che infondato era l'argomento, sostenuto dall'appellante incidentale (benché nelle conclusioni dell'appello mancasse il riferimento alla riforma della relativa statuizione di primo grado), dell'adempimento di obbligazione naturale irripetibile, in quanto il pagamento dei canoni da parte di N C per il periodo ottobre 2007 - luglio 2008 aveva trovato causa nel contratto del 5 luglio 2007, quand'anche in assenza della formalizzazione della titolarità della locazione finanziaria in capo a N C, per cui il motivo non poteva essere accolto, mentre fondata era la parte del motivo di appello relativa alla restituzione della somma di Euro 73.702,91, non essendo controverso l'avvenuto pagamento da parte del L dei canoni dal luglio 2008, dopo che N C aveva cessato di provvedere al relativo pagamento, ed essendo stata quest'ultima di fatto l'utilizzatrice dell'imbarcazione dal settembre 2007 (epoca della consegna ad essa dell'imbarcazione), senza aver provato di avere offerto in restituzione la barca al L, con versamento però del corrispettivo da parte del L medesimo. Passando all'appello principale, e valutando congiuntamente le ulteriori istanze dell'appello incidentale, osservò che l'istanza risarcitoria per il mancato guadagno risultava assorbita dalla risoluzione del contratto per inadempimento di N C e che il motivo di appello era anche inammissibile non avendo l'appellante illustrato nell'atto di appello quali fossero il contenuto e le risultanze probatorie ricavabili dalla documentazione che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di non utilizzare per il disconoscimento tempestivo della conformità della copia all'originale. Aggiunse che, come dedotto dall'appellante principale, il L non aveva titolo ad ottenere la restituzione dell'imbarcazione, ovvero del suo controvalore, giacché della stessa non era proprietario e per la stessa aveva cessato ogni pagamento del canone di leasing diversi anni prima della scadenza del contratto. Ha proposto ricorso per cassazione G L sulla base di quattro motivi e resistono con distinti controricorsi le parti intimate. B.N.C. s.r.l. in liquidazione ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.
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