Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 25203

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 25203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25203
Data del deposito : 1 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASTORE GIOVANNI nato a MONTECORVINO ROVELLA il 18/09/1982 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO A;
lette le conclusioni del PG M. LUCA TAMPERI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari di cui all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, concessa a P G con decorrenza ex tunc (dal 2 aprile 2020), disponendo che l'esecuzione della pena avvenisse nelle forme ordinarie. A ragione della decisione osservava che il condannato aveva tenuto comportamenti, gravi continuativi e risalenti nel tempo, incompatibili con la prosecuzione della misura. In particolare, oltre a non essere stato reperito nella sua abitazione in violazione delle prescrizioni la sera del 19 settembre 2020, era stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. a seguito delle dichiarazioni rese da P M, la quale, pur precisando di non avere intenzione di sporgere querela, per lo stato di paura e di prostrazione in cui versava, aveva comunque riferito di comportamenti intimidatori e violenti posti in essere, in diverse occasioni, dal Pastore ai suoi danni.

2. Avverso il provvedimento ricorre il Pastore per il tramite del difensore di fiducia avv. to B C, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 51 ter e 71 ter Ord. Pen. ed all'art. 94 d.PR. n. 309 del 1990, con riferimento alla idoneità del comportamento tenuto durante l'applicazione della misura a determinare la revoca. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il presupposto della revoca attribuendo decisiva rilevanza alle dichiarazioni rese dalla presunta vittima di atti persecutori senza considerare che le condotte descritte da quest'ultima, in particolare l'abuso di stupefacenti, risultano smentite dalla certificazione Ser. T. e dalla relazione dell'UEPE. In sede di valutazione, necessariamente complessa, non ha tenuto conto della gravità della violazione e dello scopo rieducativo e di tutela della salute dell'affidato in prova, il quale, come attestato dagli organi competenti, ha seguito il trattamento terapeutico in maniera precisa e puntale.

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 51 ter e 71 ter Ord. Pen. e all'art. 94 d.PR. n. 309 del 1990, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da P M rispetto alle quali non sono state precisate le modalità di assunzione;
in atti è stata versata soltanto la relazione dei Carabinieri, e le ragioni del deferimento all'autorità giudiziaria in difetto di querela.
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